Art. 16. 
                           Norme tecniche 
 
  1. I progetti sono predisposti in conformita' alle regole  e  norme
tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia  al  momento
della loro redazione. 
  2. I materiali e i prodotti  sono  conformi  alle  regole  tecniche
previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate  e
le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa
applicata. 
  3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni  che  menzionino
prodotti  di  una  determinata  fabbricazione  o  provenienza  oppure
procedimenti  particolari   che   abbiano   l'effetto   di   favorire
determinate imprese o di eliminarne altre  o  che  indichino  marchi,
brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa
l'indicazione specifica del  prodotto  o  del  procedimento,  purche'
accompagnata dalla espressione "o  equivalente",  allorche'  non  sia
altrimenti  possibile  la   descrizione   dell'oggetto   dell'appalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.