Art. 28 Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede: a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio; b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio. 2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale e' ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianita' nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unita'. Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianita' di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturita' di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unita'. 4. Il personale risultato vincitore e' nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovra' frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione. 5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della meta' della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione. 6. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121. 7. Le modalita' di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E' altresi' escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonche' l'eventuale nomina, e' disposta con riserva.
Note all'art. 28: - Il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), e' il seguente: "Ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati alla Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore". Ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore". - Per il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si vedano le note all'art. 27.