Art. 28 
Accesso  in  sede  di  prima  attuazione  alle  qualifiche  di   vice
commissario penitenziario, commissario  penitenziario  e  commissario
           capo penitenziario del ruolo direttivo speciale 
 
  1.  In  sede  di  prima  attuazione  del  presente  decreto,   alle
qualifiche  di  vice  commissario  penitenziario  e  di   commissario
penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede: 
a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente  in  una  prova
   scritta ed un colloquio; 
b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli  ed  un
   successivo colloquio. 
  2. La nomina a vice commissario penitenziario del  ruolo  direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti
si consegue mediante il concorso di cui al comma 1,  lettera  a),  al
quale e' ammesso il personale appartenente al ruolo degli  ispettori,
con qualifica non inferiore ad ispettore,  ed  al  ruolo  separato  e
limitato del Corpo di polizia penitenziaria in  possesso  almeno  del
diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado. Alla
copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi  della
procedura di cui al comma  1,  lettera  b),  riservata  al  personale
appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore  a
ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianita'  nel  ruolo  di
almeno dieci anni e che abbia  svolto,  senza  demerito,  per  almeno
cinque anni le funzioni di comandante di reparto,  sempre  che  dette
funzioni siano state svolte presso istituti  penitenziari  ai  quali,
nel periodo considerato, sia stato  assegnato  un  contingente  medio
annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unita'.  Alla
copertura  di  altri  dieci  posti  si  provvede  avvalendosi   della
procedura di cui al comma  1,  lettera  b),  riservata  al  personale
appartenente  al  ruolo  degli  ispettori,  qualifica  di   ispettore
superiore, in possesso almeno del  diploma  di  scuola  media  e  con
almeno trenta anni di effettivo servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. La  nomina  a  commissario  penitenziario  del  ruolo  direttivo
speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria  si  consegue,  per  i
restanti quaranta posti, mediante la procedura di  cui  al  comma  1,
lettera b),  riservata  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli
ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianita' di
almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci  anni  nel
ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturita'
di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto,  senza
demerito, per  almeno  cinque  anni  le  funzioni  di  comandante  di
reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti
penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia  stato  assegnato
un contingente medio annuo di  polizia  penitenziaria  non  inferiore
alle cento unita'. 
  4. Il personale risultato vincitore e'  nominato  nelle  rispettive
qualifiche  del  ruolo  direttivo  speciale  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria  e  dovra'   frequentare   un   corso   di   formazione
tecnico-professionale della  durata  di  un  anno  presso  l'Istituto
superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione. 
  5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma  3
partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei
limiti  della  meta'  della  dotazione  organica,  tenuto  conto  del
servizio  prestato  nello   svolgimento   delle   mansioni   di   cui
all'articolo 6 e del titolo di studio e  sulla  base  delle  esigenze
della Amministrazione. 
  6. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei
commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del
trattamento economico previsto dai commi 22  e  23  dell'articolo  43
della legge 1o aprile 1981, n. 121. 
  7.  Le  modalita'  di  espletamento   dei   citati   concorsi,   la
composizione  delle  commissioni  esaminatrici  le  materie   oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere  a  valutazione,  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli  e  le
modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite  con
decreto del Ministro della giustizia. 
  8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui  al  comma  1,  si
applicano le disposizioni contenute  negli  articoli  93  e  205  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3.  E'
altresi' escluso  il  personale  che  nel  biennio  precedente  abbia
riportato  una  sanzione  disciplinare  pari  o  piu'   grave   della
deplorazione.  Per  il  personale  nei  cui  confronti  sia  pendente
procedimento  penale  o  disciplinare,  in  attesa   della   relativa
definizione, l'ammissione  al  concorso  o  alla  selezione,  nonche'
l'eventuale nomina, e' disposta con riserva. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 43  della  legge
          1o   aprile    1981,    n.    121    ("Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza"),  e'  il
          seguente: 
              "Ai funzionari del ruolo dei commissari  ed  equiparati
          alla Polizia di Stato che abbiano prestato  servizio  senza
          demerito per quindici anni, e'  attribuito  il  trattamento
          economico spettante al dirigente superiore". 
              Ai funzionari del ruolo dei  commissari  ed  equiparati
          della Polizia di Stato e ai  primi  dirigenti  che  abbiano
          prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito
          il trattamento economico spettante al dirigente superiore". 
              - Per il testo degli articoli 93 e 205 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  si
          vedano le note all'art. 27.