Art. 14 
                     Attivita' di distribuzione 
 
  1. L'attivita' di distribuzione di gas  naturale  e'  attivita'  di
servizio pubblico. Il servizio e'  affidato  esclusivamente  mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni.  Gli  enti  locali  che
affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di
indirizzo, di vigilanza,  di  programmazione  e  di  controllo  sulle
attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti  con  il  gestore  del
servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla  base
di  un  contratto  tipo  predisposto  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas ed approvato  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  per  enti  locali  si  intendono
comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
  3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui  al  comma  1  sono
stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del  servizio,  gli
obiettivi  qualitativi,  l'equa  distribuzione   del   servizio   sul
territorio, gli aspetti  economici  del  rapporto,  i  diritti  degli
utenti, i poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato
dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio. 
  4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le  reti,
nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano
nella piena disponibilita' dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,  se
realizzati  durante  il  periodo  di  affidamento,  sono   trasferiti
all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando  di  gara  e  nel
contratto di servizio. 
  5. Alle gare di cui al comma  1  sono  ammesse,  senza  limitazioni
territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche
a partecipazione pubblica, e societa' cooperative  a  responsabilita'
limitata, sulla base di  requisiti  oggettivi,  proporzionati  e  non
discriminatori, con la sola esclusione  delle  societa',  delle  loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione  europea,  gestiscono  di
fatto, o per disposizioni di legge,  di  atto  amministrativo  o  per
contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o
di una procedura non ad evidenza pubblica.  Alle  gare  sono  ammessi
inoltre i gruppi europei di interesse economico. 
  6.  Nel  rispetto   degli   standard   qualitativi,   quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di  sicurezza,  la
gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e
di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e
degli impianti, per il  loro  rinnovo  e  manutenzione,  nonche'  dei
contenuti di innovazione tecnologica e  gestionale  presentati  dalle
imprese  concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante   del
contratto di servizio. 
  7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre  un  anno
prima della scadenza dell'affidamento, in modo da  evitare  soluzioni
di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente  resta
comunque  obbligato  a   proseguire   la   gestione   del   servizio,
limitatamente  all'ordinaria  amministrazione,  fino  alla  data   di
decorrenza del nuovo affidamento.  Ove  l'ente  locale  non  provveda
entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina  di
un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
  8. Il nuovo gestore, con riferimento agli  investimenti  realizzati
secondo  il  piano  degli   investimenti   oggetto   del   precedente
affidamento o concessione, e' tenuto a subentrare  nelle  garanzie  e
nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o
ad  estinguere  queste  ultime  e  a  corrispondere  una   somma   al
distributore uscente in  misura  pari  all'eventuale  valore  residuo
degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai  bilanci  del
gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del
precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi  pubblici
a fondo perduto. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  con
proprio  provvedimento,   stabilisce,   in   coerenza   col   sistema
tariffario, le modalita' dell'eventuale  rivalutazione  del  suddetto
valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi. 
  9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma  8  sono
indicati nel bando di gara.  Il  gestore  subentrante  acquisisce  la
disponibilita' degli impianti dalla data del  pagamento  della  somma
corrispondente agli oneri suddetti,  ovvero  dalla  data  di  offerta
reale della stessa. 
  10. Le imprese di gas che  svolgono  l'attivita'  di  distribuzione
sono tenute alla  certificazione  di  bilancio  a  decorrere  dal  1o
gennaio 2002.