Art. 14
Attivita' di distribuzione
1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di
servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che
affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di
indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle
attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del
servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base
di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono
comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono
stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli
obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul
territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli
utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato
dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti,
nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano
nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti
all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel
contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni
territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche
a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita'
limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di
fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per
contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o
di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi
inoltre i gruppi europei di interesse economico.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la
gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e
di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e
degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei
contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle
imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno
prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni
di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta
comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio,
limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di
decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda
entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di
un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati
secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente
affidamento o concessione, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e
nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o
ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo
degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del
gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del
precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici
a fondo perduto. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema
tariffario, le modalita' dell'eventuale rivalutazione del suddetto
valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono
indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la
disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma
corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta
reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di distribuzione
sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o
gennaio 2002.