Art. 15
Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione
1. Entro il 1o gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le
deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per
l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle
gestioni in societa' di capitali o in societa' cooperative a
responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione
puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento
di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato,
provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un
proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio.
Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in
caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del
servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle aziende che
gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalita'
di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Le stesse modalita' si applicano anche alla
trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al
consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare
socio unico delle societa' di cui al presente comma per un periodo
non superiore a due anni dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante
a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla
trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto
esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti
per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas,
l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del
servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel
caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di
privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione
delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo
transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali
non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che
supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del
periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli
affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un
rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8
dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla
volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta
sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla
conclusione anticipata del rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede
all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste
dall'articolo 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato in cinque
anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere
incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore
a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere
dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di
servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella
originariamente servita dalla maggiore delle societa' oggetto di
fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o
il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi
all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale
sociale.
8. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 7 i
relativi incrementi possono essere sommati.
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi
stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque
per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre
2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di
cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare
indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i
soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei
commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare e'
consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o
trasformazione.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17 maggio 1997), il cui titolo e' "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e' il seguente:
"51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende
speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per
azioni, di cui possono restare azionisti unici per un
periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e'
determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura
non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo
richiesto per la costituzione delle societa' medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e'
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti
e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione
delle societa', gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal
ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli
enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui
al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e
da 60 a 61 del presente articolo nonche' agli articoli
2504-septies e 2504-decies del codice civile".
- Il testo dell'art. 24, lettere a) e b) del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1926), recante "Approvazione
del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", e'
il seguente:
"24 (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art.
1 del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253). - I comuni
possono valersi delle facolta' consentite dall'art. 1 per
servizi che siano gia' affidati all'industria privata
quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia
trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per
cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre
diritto al riscatto quando siano passati venti anni
dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni
caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati
dieci.
Qualora i comuni non facciano uso delle facolta' di
riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono
valersene se non trascorso un quinquennio, e cosi' in
seguito di cinque in cinque anni.
Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso
di un anno.
Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai
concessionari un'equa indennita', nella quale si tenga
conto dei seguenti termini:
a) valore industriale dell'impianto e del relativo
materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo
trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e
dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel
materiale ed inoltre considerate le clausole che nel
contratto di concessione siano contenute circa la
proprieta' di detto materiale, allo spirare della
concessione medesima;
b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonche'
importo delle tasse proporzionali di registro anticipate
dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni
concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati
nella lettera precedente;".