Art. 15 
        Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione 
 
  1. Entro il 1o gennaio 2003 sono  adottate  dagli  enti  locali  le
deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente  decreto.
Tale  adeguamento  avviene   mediante   l'indizione   di   gare   per
l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione  delle
gestioni  in  societa'  di  capitali  o  in  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta  trasformazione
puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove  l'adeguamento
di cui al presente comma  non  avvenga  entro  il  termine  indicato,
provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la  nomina  di  un
proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del  servizio.
Per gestioni associate o per ambiti a  dimensione  sovracomunale,  in
caso di inerzia, la regione  procede  all'affidamento  immediato  del
servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta. 
  2. La trasformazione in societa'  di  capitali  delle  aziende  che
gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le  modalita'
di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e  57,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127. Le stesse  modalita'  si  applicano  anche  alla
trasformazione di  aziende  consortili,  intendendosi  sostituita  al
consiglio  comunale  l'assemblea  consortile.  In  questo   caso   le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei  componenti;  gli  enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare
socio unico delle societa' di cui al presente comma  per  un  periodo
non superiore a due anni dalla trasformazione. 
  3. Per la determinazione della quota di capitale sociale  spettante
a  ciascun  ente  locale,  socio  della  societa'  risultante   dalla
trasformazione   delle   aziende   consortili,   si    tiene    conto
esclusivamente dei criteri di ripartizione  del  patrimonio  previsti
per il caso di liquidazione dell'azienda consortile. 
  4.  Con  riferimento  al  servizio  di   distribuzione   del   gas,
l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente  titolare  del
servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e  6,  anche  nel
caso  in  cui  l'ente  locale,   per   effetto   di   operazioni   di
privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'. 
  5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti  e  le
concessioni in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' quelli alle societa' derivate  dalla  trasformazione
delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza  stabilita,  se
compresa entro  i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il  periodo
transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per  i  quali
non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un  termine  che
supera il periodo transitorio, proseguono fino al  completamento  del
periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai  titolari  degli
affidamenti  e  delle  concessioni  in  essere  e'  riconosciuto   un
rimborso,  a  carico  del  nuovo  gestore  ai  sensi  del   comma   8
dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di  quanto  stabilito  nelle
convenzioni o nei  contratti  e,  per  quanto  non  desumibile  dalla
volonta' delle parti, con i criteri di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.  2578.  Resta
sempre esclusa la valutazione del mancato  profitto  derivante  dalla
conclusione anticipata del rapporto di gestione. 
  6.  Decorso  il  periodo   transitorio,   l'ente   locale   procede
all'affidamento  del   servizio   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 14. 
  7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato  in  cinque
anni a decorrere dal 31  dicembre  2000.  Tale  periodo  puo'  essere
incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore
a: 
    a) un anno nel caso in cui, almeno un anno  prima  dello  scadere
dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che  consenta  di
servire un'utenza complessivamente non inferiore a due  volte  quella
originariamente servita dalla  maggiore  delle  societa'  oggetto  di
fusione; 
    b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali,  o
il gas naturale distribuito superi i  cento  milioni  di  metri  cubi
all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito  corrispondente  almeno
all'intero territorio provinciale; 
    c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), il capitale  privato  costituisca  almeno  il  40%  del  capitale
sociale. 
  8. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma  7  i
relativi incrementi possono essere sommati. 
  9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di  entrata
in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata  in  essi
stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque
per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31  dicembre
2000. 
  10. I soggetti titolari degli affidamenti o  delle  concessioni  di
cui al comma 5 del presente articolo possono  partecipare  alle  gare
indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni.  Per  i
soggetti che devono essere costituiti  o  trasformati  ai  sensi  dei
commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare e'
consentita  a  partire  dalla  data  dell'avvenuta   costituzione   o
trasformazione. 
 
          Note all'art. 15:
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  51, 52, 53, 56 e 57
          della   legge   15 maggio   1997,  n.  127  (pubblicata  in
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 113 del
          17 maggio  1997),  il  cui titolo e' "Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo" e' il seguente:
              "51.  I  comuni,  le  province  e gli altri enti locali
          possono,  per  atto  unilaterale,  trasformare  le  aziende
          speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera
          c),  della  legge  8 giugno  1990,  n. 142, in societa' per
          azioni,  di  cui  possono  restare  azionisti  unici per un
          periodo   comunque   non   superiore   a   due  anni  dalla
          trasformazione.  Il  capitale  iniziale di tali societa' e'
          determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura
          non  inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali
          risultante  dall'ultimo  bilancio  di esercizio approvato e
          comunque   in   misura  non  inferiore  all'importo  minimo
          richiesto  per  la  costituzione  delle  societa' medesime.
          L'eventuale  residuo  del  patrimonio  netto  conferito  e'
          imputato  a  riserve  e  fondi, mantenendo ove possibile le
          denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
          aziende  originarie. Le societa' conservano tutti i diritti
          e  gli  obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
          pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
          originarie.
              52.  La  deliberazione di trasformazione tiene luogo di
          tutti  gli  adempimenti  in  materia  di costituzione delle
          societa'    previsti   dalla   normativa   vigente,   ferma
          l'applicazione  delle  disposizioni  degli  articoli  2330,
          commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
              53.  Ai fini della definitiva determinazione dei valori
          patrimoniali  conferiti,  entro tre mesi dalla costituzione
          delle  societa',  gli amministratori devono richiedere a un
          esperto   designato   dal   presidente  del  tribunale  una
          relazione  giurata  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art.
          2343,  primo  comma,  del codice civile. Entro sei mesi dal
          ricevimento  di  tale  relazione  gli  amministratori  e  i
          sindaci  determinano  i  valori  definitivi di conferimento
          dopo  avere  controllato  le  valutazioni  contenute  nella
          relazione  stessa  e,  se  sussistono  fondati motivi, aver
          proceduto  alla  revisione  della  stima.  Fino  a quando i
          valori  di  conferimento  non sono stati determinati in via
          definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
              56.  Il  conferimento  e  l'assegnazione dei beni degli
          enti  locali  e delle aziende speciali alle societa' di cui
          al  comma  51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
          indirette, statali e regionali.
              57.  La  deliberazione  di cui al comma 51 potra' anche
          prevedere   la   scissione   dell'azienda   speciale  e  la
          destinazione  a  societa'  di nuova costituzione di un ramo
          aziendale  di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
          compatibili,  le  disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e
          da  60  a  61  del  presente articolo nonche' agli articoli
          2504-septies e 2504-decies del codice civile".
              - Il  testo  dell'art.  24,  lettere  a) e b) del regio
          decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  52  del 4 marzo 1926), recante "Approvazione
          del  testo  unico  della  legge sull'assunzione diretta dei
          pubblici  servizi da parte dei comuni e delle province", e'
          il seguente:
              "24  (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art.
          1  del  regio  decreto 4 febbraio 1923, n. 253). - I comuni
          possono  valersi  delle facolta' consentite dall'art. 1 per
          servizi  che  siano  gia'  affidati  all'industria  privata
          quando   dall'effettivo  cominciamento  dell'esercizio  sia
          trascorso  un  terzo della durata complessiva del tempo per
          cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre
          diritto   al  riscatto  quando  siano  passati  venti  anni
          dall'effettivo  cominciamento  dell'esercizio;  ma  in ogni
          caso  non  possono  esercitarlo  prima che ne siano passati
          dieci.
              Qualora  i  comuni  non  facciano uso delle facolta' di
          riscatto   nelle  epoche  sopra  determinate,  non  possono
          valersene  se  non  trascorso  un  quinquennio,  e cosi' in
          seguito di cinque in cinque anni.
              Il  riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso
          di un anno.
              Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai
          concessionari  un'equa  indennita',  nella  quale  si tenga
          conto dei seguenti termini:
                a) valore  industriale  dell'impianto  e del relativo
          materiale  mobile  ed  immobile,  tenuto  conto  del  tempo
          trascorso  dall'effettivo  cominciamento  dell'esercizio  e
          dagli  eventuali  ripristini  avvenuti  nell'impianto o nel
          materiale  ed  inoltre  considerate  le  clausole  che  nel
          contratto   di   concessione   siano   contenute  circa  la
          proprieta'   di   detto   materiale,   allo  spirare  della
          concessione medesima;
                b) anticipazioni  o  sussidi dati dai comuni, nonche'
          importo  delle  tasse  proporzionali di registro anticipate
          dai  concessionari  e  premi eventualmente pagati ai comuni
          concedenti,  sempre  tenuto  conto  degli elementi indicati
          nella lettera precedente;".