Art. 16
Obblighi delle imprese di distribuzione
1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche
l'attivita' di dispacciamento sulla propria rete.
2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di
allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede
nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce
l'affidamento sulla base del quale esse operano, purche' esista la
capacita' del sistema di cui dispongono e le opere necessarie
all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di
universalita' del servizio pubblico.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto,
e qualora verifichi una violazione dei criteri di cui al comma 2,
puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono
fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e
lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi
nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal
protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento
dei risultati sono individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento,
utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative
di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le
imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di
raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e'
verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con
quelli nazionali.
5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di
ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non
destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o
artigianali, e nel caso di modifiche di impianti gia' allacciati,
accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano
stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei
riguardi della pubblica incolumita', negando o sospendendo la
fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o
non sia consentito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo
svolgimento di tali attivita' in regime di concorrenza, la
periodicita' delle verifiche e le modalita' di copertura dei relativi
costi.
6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresi'
la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale
competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non
conformita' dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del
responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla
citata legge n. 10 del 1991.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in
materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di
servizi pubblici locali.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (pubblicata in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991) e' il
seguente:
"3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le
province per la restante parte del territorio effettuano i
controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti".