Art. 14. Ambito territoriale di applicazione 1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14: - Per il testo della lettera c), paragrafo 3, dell'art. 87 del Trattato di Roma e per il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995, si veda in note all'art. 2.