Art. 14.
                 Ambito territoriale di applicazione

  1.   Le   misure  incentivanti  di  cui  al  presente  Titolo  sono
applicabili  nei  territori  di  cui  ai  nuovi  obiettivi  1 e 2 dei
programmi   comunitari,   nelle  aree  ammesse  alla  deroga  di  cui
all'articolo  87  (gia'  articolo  92),  paragrafo 3, lettera c), del
Trattato  di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche'
nelle  aree  svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  14  marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 14:
              - Per il testo della lettera c), paragrafo 3, dell'art.
          87  del  Trattato  di  Roma  e per il testo del decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo
          1995, si veda in note all'art. 2.