Art. 15. Benefici 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative. 2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.