Art. 15.
                              Benefici

  1.  Ai  soggetti  ammessi  alle  agevolazioni  sono  concedibili  i
seguenti benefici:
    a)   contributi  a  fondo  perduto  e  mutui  agevolati  per  gli
investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
    b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti
fissati dall'Unione europea;
    c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti
e di avvio delle iniziative.
  2.  I  benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il
limite  del  de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni
comunitarie.