Art. 100. Detenzione domiciliare 1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e' notificato il provvedimento esecutivo che la dispone. 2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura. 3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto. 4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato. 5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97. 6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale. 7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura. 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.
Nota all'art. 100: - Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.