Art. 100.
Detenzione domiciliare
1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e'
notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve
essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione
dovra' essere eseguita la misura.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la
detenzione domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di
sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione
domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a
trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza nello stesso indicato.
5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede
che la misura sia proseguita in localita' situata in altra
giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7
dell'articolo 97.
6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni
relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza
ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia
giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di
servizio sociale.
7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio
sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo
118, nei limiti del regime proprio della misura.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
Nota all'art. 100:
- Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.