Art. 100. 
                       Detenzione domiciliare 
  1. La detenzione  domiciliare  ha  inizio  dal  giorno  in  cui  e'
notificato il provvedimento esecutivo che la dispone. 
  2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare  deve
essere indicato l'ufficio di  sorveglianza  nella  cui  giurisdizione
dovra' essere eseguita la misura. 
  3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo  comma
dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo  quanto  previsto  dal
comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del  presente  regolamento,  la
detenzione  domiciliare  puo'  essere  concessa  dal   tribunale   di
sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto. 
  4. Non appena il  provvedimento  di  concessione  della  detenzione
domiciliare e' esecutivo, la cancelleria  del  tribunale  provvede  a
trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio  di
sorveglianza nello stesso indicato. 
  5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede
che  la  misura  sia  proseguita  in  localita'  situata   in   altra
giurisdizione, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 97. 
  6. In caso di modifica  delle  prescrizioni  e  delle  disposizioni
relative alla detenzione domiciliare, il magistrato  di  sorveglianza
ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio  di  polizia
giudiziaria competente ad  eseguire  i  controlli,  e  al  centro  di
servizio sociale. 
  7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del  servizio
sociale vengono svolti secondo le modalita'  precisate  dall'articolo
118, nei limiti del regime proprio della misura. 
  8. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 96, 97 e 98. 
 
          Nota all'art. 100:
              -  Per  il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.