Art. 100.
                       Detenzione domiciliare
  1.  La  detenzione  domiciliare  ha  inizio  dal  giorno  in cui e'
notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
  2.  Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve
essere  indicato  l'ufficio  di  sorveglianza nella cui giurisdizione
dovra' essere eseguita la misura.
  3.  Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo  47-ter  della  legge e fatto salvo quanto previsto dal
comma  2,  lettera  b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la
detenzione   domiciliare   puo'  essere  concessa  dal  tribunale  di
sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
  4.  Non  appena  il  provvedimento  di concessione della detenzione
domiciliare  e'  esecutivo,  la  cancelleria del tribunale provvede a
trasmetterlo,  unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza nello stesso indicato.
  5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede
che   la   misura  sia  proseguita  in  localita'  situata  in  altra
giurisdizione,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma 7
dell'articolo 97.
  6.  In  caso  di  modifica  delle prescrizioni e delle disposizioni
relative  alla  detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza
ne  da'  notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia
giudiziaria  competente  ad  eseguire  i  controlli,  e  al centro di
servizio sociale.
  7.  Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio
sociale  vengono  svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo
118, nei limiti del regime proprio della misura.
  8.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
 
          Nota all'art. 100:
              -  Per  il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.