Art. 101.
                       Regime di semiliberta'
  1.  L'ordinanza di ammissione alla semiliberta' esecutiva, salva la
ipotesi   di   sospensione   della  esecuzione  di  cui  al  comma  7
dell'articolo  666  del  codice  di  procedura penale, e' inviata, in
copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di
sorveglianza  ed  alle  direzioni  dell'istituto  penitenziario e del
centro servizio sociale.
  2.  Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime
di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento,
che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria
dal   solo   direttore,   e   che  e'  approvato  dal  magistrato  di
sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso,
il  soggetto  lo  raggiunge libero nella persona, munito di copia del
programma  di  trattamento  provvisorio,  che  puo' essere limitato a
definire  le modalita' per raggiungere l'istituto o sezione in cui la
semiliberta'  deve  essere  attuata. Nel programma di trattamento per
l'attuazione  della  semiliberta' sono dettate le prescrizioni che il
condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare
durante  il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine
ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche' quelle
relative  all'orario  di  uscita  e  di  rientro.  Nel  programma  di
trattamento,  al  fine  di  accompaguare l'inserimento esterno per la
specifica attivita' per cui vi e' ammissione alla semiliberta' con la
integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei
giorni   di   svolgimento   della   specifica   attivita'   predetta,
particolarmente  per la possibile consumazione dei pasti in famiglia,
sia  negli  altri  giorni,  sono  indicati  i rapporti che la persona
potra'  mantenere  all'esterno  negli ambienti indicati, rapporti che
risultino  utili  al  processo  di  reinserimento sociale, secondo le
indicazioni   provenienti   dalla  attivita'  di  osservazione  e  in
particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del
centro servizio sociale.
  3.  La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore,
che  si  avvale  del  centro  di  servizio sociale per la vigilanza e
l'assistenza  del  soggetto  nell'ambiente libero. Gli interventi del
servizio  sociale  vengono  svolti  secondo  le  modalita'  precisate
dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.
  4.  Nei  casi  in  cui  all'articolo  51  della legge, il direttore
riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.
  5. L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale
dell'istituto,  appositamente  incaricato, dell'uso del denaro di cui
e' autorizzato a disporre.
  6.  Nel  caso  di  mutamento  dell'attivita'  di cui al primo comma
dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in
localita'   situata   in   altra   giurisdizione,   si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  comma  9  dell'articolo  89.  Il direttore
dell'istituto  di  provenienza  informa  dell'arrivo  del  semilibero
l'istituto  di  destinazione.  L'interessato  viene subito ammesso al
regime  di  semiliberta'  nel  nuovo istituto secondo il programma di
trattamento gia' redatto, con le eventuali modifiche.
  7.  Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi
dell'articolo   11,  secondo  comma  della  legge,  non  e'  disposto
piantonamento.
  8.  Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere
ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.
  9.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
 
          Note all'art. 101:
              -  Per  il  testo dell'art. 666, comma 7, del codice di
          procedura penale, si vedano le note all'art. 97.
              -  Per  il  testo  dell'art.  51  della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 77.
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 48 della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Il  regime  di semiliberta' consiste nella concessione
          al  condannato  e  all'internato  di  trascorrere parte del
          giorno  fuori  dell'istituto  per  partecipare ad attivita'
          lavorative  istruttive  o  comunque  utili al reinserimento
          sociale".
              -  Per  il  testo  del secondo comma dell'art. 11 della
          citata  legge  26  luglio  1975,  n. 354, si vedano le note
          all'art. 17.