Art. 101. Regime di semiliberta' 1. L'ordinanza di ammissione alla semiliberta' esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, e' inviata, in copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale. 2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che puo' essere limitato a definire le modalita' per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semiliberta' deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semiliberta' sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche' quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompaguare l'inserimento esterno per la specifica attivita' per cui vi e' ammissione alla semiliberta' con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attivita' predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potra' mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attivita' di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale. 3. La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura. 4. Nei casi in cui all'articolo 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza. 5. L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui e' autorizzato a disporre. 6. Nel caso di mutamento dell'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semiliberta' nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento gia' redatto, con le eventuali modifiche. 7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma della legge, non e' disposto piantonamento. 8. Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione. 9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.
Note all'art. 101: - Per il testo dell'art. 666, comma 7, del codice di procedura penale, si vedano le note all'art. 97. - Per il testo dell'art. 51 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 77. - Il testo del primo comma dell'art. 48 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative istruttive o comunque utili al reinserimento sociale". - Per il testo del secondo comma dell'art. 11 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 17.