Art. 102.
Licenze
1. Al condannato ammesso al regime di semiliberta' e all'internato
in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, e' consegnato dalla
direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze
alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.
2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui
la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.
3. ll soggetto deve raggiungere direttamente la sede di
destinazione e presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza per la
certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al
momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e
dell'ora di partenza.