Art. 102. Licenze 1. Al condannato ammesso al regime di semiliberta' e all'internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, e' consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa. 2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89. 3. ll soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.