Art. 102.
                               Licenze
  1.  Al condannato ammesso al regime di semiliberta' e all'internato
in  ogni  caso,  ai quali viene concessa licenza, e' consegnato dalla
direzione  parte  del  peculio disponibile in relazione alle esigenze
alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.
  2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui
la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.
  3.   ll   soggetto   deve   raggiungere  direttamente  la  sede  di
destinazione e presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza per la
certificazione  del  giorno  e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al
momento  del  rientro,  deve  munirsi  di certificazione del giorno e
dell'ora di partenza.