Art. 103.
           Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
  1.   Per   l'inoltro  delle  richieste  e  delle  proposte  per  la
concessione  del  beneficio previsto dall'articolo 54 della legge; si
applicano  le  disposizioni  del  comma 1 dell'articolo 96, in quanto
compatibili.
  2.  La  partecipazione  del condannato all'opera di rieducazione e'
valutata  con  particolare  riferimento  all'impegno  dimostrato  nel
trarre   profitto   dalle   opportunita'  offertegli  nel  corso  del
trattamento  e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con
gli  operatori,  con  i  compagni,  con  la  famiglia  e la comunita'
esterna.
  3.  L'organo  del  pubblico  ministero  competente per l'esecuzione
comunica  al  tribunale  di  sorveglianza  la  sentenza  di  condanna
inflitta  al  soggetto  per  delitto  non  colposo  commesso  durante
l'esecuzione della pena.
  4.  L'ordinanza  indica  nel  dispositivo la misura della riduzione
apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
 
          Nota all'art. 103:
              -  Per  il  testo  dell'art.  54  della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.