Art. 103. Riduzioni di pena per la liberazione anticipata 1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge; si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili. 2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e' valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita' esterna. 3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena. 4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
Nota all'art. 103: - Per il testo dell'art. 54 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.