Art. 103.
Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la
concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge; si
applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto
compatibili.
2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e'
valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel
trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del
trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con
gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita'
esterna.
3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione
comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna
inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante
l'esecuzione della pena.
4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione
apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
Nota all'art. 103:
- Per il testo dell'art. 54 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.