Art. 104.
                      Liberazione condizionale
  1.   Il   direttore   trasmette   senza  indugio  al  tribunale  di
sorveglianza  la  domanda  o  la proposta di liberazione condizionale
corredata  della copia della cartella personale e dei risultati della
osservazione della personalita', se gia' espletata.
  2.   L'ordinanza  di  concessione  della  liberazione  condizionale
immediatamente  esecutiva,  salva  la  ipotesi  di  sospensione della
esecuzione  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  666  del  codice di
procedura  penale,  e'  trasmessa alla direzione dell'istituto per la
scarcerazione   e  comunicata,  per  gli  adempimenti  relativi  alla
attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato,
al  magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio
sociale  territorialmente  competenti.  Il magistrato di sorveglianza
emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della
liberta' vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di
sottoposizione  dell'interessato  alle  prescrizioni  e  il centro di
servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.
  3.  Nell'ordinanza  e'  fissato  il termine massimo entro il quale,
dopo  la  scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio
di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata.
  4.  Il  magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione
delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposa
di revoca della liberazione condizionale.
 
          Nota all'art. 104:
              -  Per il testo del comma 7 dell'art. 666 del codice di
          procedura penale, si vedano le note all'art. 97.