Art. 106.
                        Remissione del debito
  1.  Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e
di  mantenimento,  il  magistrato di sorveglianza tiene conto, per la
valutazione  della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di
sua  diretta  conoscenza,  anche  delle  annotazioni  contenute nella
carrella  personale,  con  particolare  riguardo all'evoluzione della
condotta  del soggetto. Se non vi e' stata detenzione, si tiene conto
della regolarita' della condotta in liberta'.
  2. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di
sorveglianza  si  avvale  della collaborazione del centro di servizio
sociale e puo' chiedere informazioni agli organi finanziari.
  3.  La  presentazione  della proposta o della richiesta sospende la
procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento
eventualmente  in  corso.  A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza  da' notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o
della  proposta  alla  cancelleria del giudice della esecuzione. Alla
medesima  cancelleria  viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o
di rigetto.
  4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di
mantenimento   viene   data   comunicazione   anche   alla  direzione
dell'istituto  da  cui  il detenuto o l'internato e' stato dimesso. A
seguito  di  questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta
di  remissione  del  debito, la direzione dell'istituto che non abbia
ancora provveduto, non da' corso alla procedura per il recupero delle
spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene
comunicata alla direzione competente.
  5.  A  seguito  della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene
dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.