Art. 107
              Comunicazioni all'organo dell'esecuzione

  1.   Il   dispositivo   dei  provvedimenti  della  magistratura  di
sorveglianza  che  comunque  incidono  sulla pena in esecuzione viene
trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne
assicurino l'autenticita' e la sicurezza, al casellario giudiziale e,
se  l'interessato  e'  detenuto, alla direzione dell'istituto e viene
comunicato  all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre,
al  centro  di  servizio  sociale,  dopo  aver  annotato  i  dati  di
identificazione  della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi
e'  provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari
ad  identificarlo.  In  ogni caso sono indicati l'organo del pubblico
ministero  competente  all'esecuzione  della  pena  e  il  numero  di
registro della procedura esecutiva.
  2.  Quando  contro  i  provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato
proposto  ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica
entro   tre   giorni  dalla  decisione  il  relativo  dispositivo  al
cancelliere  del  tribunale  di  sorveglianza  che  ha pronunciato il
provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.