Art. 108.
            Rinvio dell'esecuzione delle pene dententive
  1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali
e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria,  il direttore dell'istituto
penitenziario  e  il direttore del centro di servizio sociale, quando
abbiano  notizia  di  talune  delle  circostanze  che, ai sensi degli
articoli  146  e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale,
consentono  il  rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza
ritardo  il  tribunale  di sorveglianza competente e il magistrato di
sorveglianza.
 
          Nota all'art. 108:
              -  Per  il testo degli articoli 146 e 147, primo comma,
          numeri  2)  e  3),  del  codice  penale,  si vedano le note
          all'art. 23.