Art. 108. Rinvio dell'esecuzione delle pene dententive 1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.
Nota all'art. 108: - Per il testo degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, si vedano le note all'art. 23.