Art. 109.
              Pareri sulla domanda o proposta di grazia
  1.  Il  magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova
il  condannato  esprime  il  proprio  motivato parere sulla domanda o
proposta  di  grazia  entro  il piu' breve tempo possibile, dopo aver
assunto  gli  opportuni  elementi presso la direzione dell'istituto o
del centro di servizio sociale.