Art. 96.
   Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
  1.  L'istanza  di affidamento in prova al servizio sociale da parte
del  condannato detenuto e' presentata al direttore dell'istituto, il
quale  la  trasmette  al  magistrato di sorveglianza territorialmente
competente  in  relazione  al luogo di detenzione, unitamente a copia
della  cartella  personale.  Il  direttore provvede analogamente alla
trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.
  2.  Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in
liberta' l'istanza e' presentata al pubblico ministero competente per
l'esecuzione.
  3.  Nell'ipotesi  prevista  dall'articolo 656, comma 9, lettera a),
del  codice di procedura penale, l'istanza e' presentata direttamente
al tribunale di sorveglianza competente.
  4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene
le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio
di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo  in cui dovra'
svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza
provvede  all'immediata  trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi
telematici  che  ne  assicurino  l'autenticita',  e  la sicurezza, al
casellario   giudiziario   e   alla   direzione   dell'istituto,   se
l'interessato     e'    detenuto,    nonche'    alle    comunicazioni
all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio
  sociale  per  adulti,  dopo  aver  annotato  in calce all'ordinanza
    stessa:
a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di
condanna e, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,
i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del
pubblico  ministero  competente all'esecuzione della pena e il numero
di registro della procedura esecutiva;
    b)  l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del
centro  di  servizio  sociale  per  adulti competenti in relazione al
luogo in cui dovra' svolgersi l'affidamento.
  5.   Il   controllo   dell'osservanza  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo  47  della legge e' di competenza del centro di servizio
sociale  e  viene attuato secondo le modalita' precisate all'articolo
118.
  6. Nei casi in cui e' stata disposta la sospensione dell'esecuzione
dal  pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza
che  respinge  l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a)
del  comma  4  e  deve essere comunicata senza ritardo all'organo del
pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione.
In ogni caso, l'ordinanza di rigetto e' notificata all'interessato ed
al  suo  difensore  ed  e'  sempre  comunicata  al centro di servizio
sociale competente, o relativa sede distaccata.
 
          Note all'art. 96:
              - Per  il  testo dell'art. 656, comma 9, lettera a) del
          codice di procedura penale, si veda in nota all'art. 99.
              - Per  il  testo  dell'art.  47  della  citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.