Art. 96. Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione 1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in liberta' l'istanza e' presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione. 3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l'istanza e' presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente. 4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovra' svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticita', e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato e' detenuto, nonche' alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovra' svolgersi l'affidamento. 5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e' di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalita' precisate all'articolo 118. 6. Nei casi in cui e' stata disposta la sospensione dell'esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l'ordinanza di rigetto e' notificata all'interessato ed al suo difensore ed e' sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.
Note all'art. 96: - Per il testo dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, si veda in nota all'art. 99. - Per il testo dell'art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.