Art. 97. Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale 1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza e' subito trasmessa in copia, se il condannato e' detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato e' rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza e' trasmessa senza ritardo: a) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale; b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena; d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l'interessato e' libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, con l'avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata. 2. Il direttore del centro da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo. 3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sotroscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale e' sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato e' detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato e' libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena. 4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato e' detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, puo' stabilire anche particolari modalita' di dimissione dal carcere nonche' l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova. 6. Quando il luogo di svolgimento della prova e' lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89. 7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento e' comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale. 8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinche' provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge, secondo le modalita' precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi dell'articolo 78 della legge. 9. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza puo', in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8. 10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.
Note all'art. 97: - Il testo dell'art. 666, comma 7, del codice di procedura penale, e' il seguente: "7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente". - Per il testo dell'art. 656, comma 10, del codice di procedura penale, si veda in note all'art. 99. - Per il testo dell'art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76. - Il testo dell'art. 663, comma 2, del codice di procedura penale e' il seguente: "2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665, comma 4". - Per il testo dell'art. 78 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.