Art. 97.
      Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale
  1.  L'ordinanza,  immediatamente  esecutiva,  salva  la  ipotesi di
sospensione  della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del
codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di
sorveglianza  e'  subito  trasmessa  in  copia,  se  il condannato e'
detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per
la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la
sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al comma 3. All'interessato e'
rilasciata  anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In
ogni caso, l'ordinanza e' trasmessa senza ritardo:
    a)   all'ufficio   di   sorveglianza  competente  per  la  prova,
unitamente al fascicolo processuale;
    b)  al  centro  di  servizio sociale per adulti competente per la
prova, o relativa sede distaccata;
    c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione
della pena;
    d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione
alle  parti  ed  ai  difensori, se l'interessato e' libero, o trovasi
sottoposto  alla  detenzione  domiciliare,  o  comunque  nello  stato
detentivo  di  cui  al  comma  10  dell'articolo  656  del  codice di
procedura  penale,  con  l'avviso  che deve presentarsi, libero nella
persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente
per   la  sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al  comma  3  e  per
l'esecuzione    della   prova.   Detti   organi   daranno   immediata
comunicazione  dell'avvenuta  notifica  al centro di servizio sociale
per adulti competente, o relativa sede distaccata.
  2. Il direttore del centro da' immediata comunicazione al tribunale
di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale
di  sorveglianza  revoca  la  misura salvo che risulti l'esistenza di
fondate ragioni del ritardo.
  3.  L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato
sotroscrive  il  verbale  previsto  dal quinto comma dell'articolo 47
della  legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso
previste.   Il   verbale   e'   sottoscritto   davanti  al  direttore
dell'istituto  se  il  condannato e' detenuto, o davanti al direttore
del  centro  di servizio sociale per adulti, competente per la prova,
previa  notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato
e'  libero  o  trovasi  sottoposto  alla  detenzione  domiciliare,  o
comunque  nello  stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656
del  codice  di  procedura  penale. Il centro di servizio sociale per
adulti  trasmette  senza  indugio  il  verbale  di accettazione delle
prescrizioni:
    a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza;
    b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova;
    c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione
e la determinazione del fine pena.
  4.  Dalla  data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle
prescrizioni  ha  inizio  l'affidamento in prova al servizio sociale.
Nel  caso  di  condannato  che  ha  ottenuto l'affidamento mentre era
libero,  copia  del  verbale di accettazione delle prescrizioni viene
inviata   all'organo   del   pubblico  ministero  competente  per  la
esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando
la   data   di  conclusione  del  periodo  di  prova  all'ufficio  di
sorveglianza  e  al centro di servizio sociale competente, disponendo
anche  la  notifica  all'interessato.  Se l'affidamento concerne pene
inflitte  con  sentenze  di  condanna diverse, il pubblico ministero,
competente,  ai  sensi  del  comma  2 dell'articolo 663 del codice di
procedura   penale,   emette  provvedimento  di  esecuzione  di  pene
concorrenti.
  5.  Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il
tribunale  di  sorveglianza,  se il condannato e' detenuto e presenta
speciali   esigenze  di  sostegno  personale,  puo'  stabilire  anche
particolari  modalita'  di dimissione dal carcere nonche' l'eventuale
accompagnamento  dell'affidato  da parte dei familiari o di volontari
presso il luogo di svolgimento della prova.
  6.  Quando il luogo di svolgimento della prova e' lontano dal luogo
della  dimissione,  si  applica  la  disposizione  di  cui al comma 9
dell'articolo 89.
  7.  Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua
in   luogo   situato   in   altra  giurisdizione,  il  magistrato  di
sorveglianza,  su  dettagliato  parere del centro di servizio sociale
che  segue  la  prova,  provvede  di  conseguenza, con corrispondente
modifica   delle   prescrizioni.   Il   provvedimento  e'  comunicato
all'affidato   e  ai  centri  di  servizio  sociale  interessati.  La
cancelleria  dell'ufficio  di  sorveglianza  trasmette  il  fascicolo
dell'affidamento  in  prova,  all'ufficio  di  sorveglianza  divenuto
competente.  Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova
trasmette   i  propri  atti  a  quello  divenuto  competente.  Se  il
magistrato  di  sorveglianza  non  accoglie  la  domanda,  ne fa dare
comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.
  8.  Il  direttore del centro di servizio sociale per adulti designa
un  assistente  sociale  appartenente  al  centro  affinche' provveda
all'espletamento  dei  compiti indicati dall'articolo 47 della legge,
secondo  le modalita' precisate all'articolo 118. Il centro si avvale
anche   della   collaborazione  di  assistenti  volontari,  ai  sensi
dell'articolo 78 della legge.
  9.  Il  centro  di  servizio  sociale  riferisce  al  magistrato di
sorveglianza  le  notizie  indicate nel decimo comma dell'articolo 47
della  legge,  almeno  ogni  tre  mesi. Il magistrato di sorveglianza
puo',  in  ogni  tempo,  convocare  il  soggetto sottoposto a prova e
chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.
  10.  Il  magistrato  di  sorveglianza,  tenuto  anche  conto  delle
informazioni  del  centro di servizio sociale, provvede se necessario
alla  modifica  delle  prescrizioni,  con  decreto  motivato, dandone
notizia  al  tribunale  di  sorveglianza  ed  al  centro  di servizio
sociale.
 
          Note all'art. 97:
              - Il  testo  dell'art.  666,  comma  7,  del  codice di
          procedura penale, e' il seguente:
              "7. Il     ricorso     non     sospende    l'esecuzione
          dell'ordinanza,  a  meno  che  il  giudice  che l'ha emessa
          disponga diversamente".
              - Per  il  testo dell'art. 656, comma 10, del codice di
          procedura penale, si veda in note all'art. 99.
              - Per  il  testo  dell'art.  47  della  citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.
              - Il  testo  dell'art.  663,  comma  2,  del  codice di
          procedura penale e' il seguente:
              "2. Se  le  condanne  sono  state  inflitte  da giudici
          diversi,  provvede  il pubblico ministero presso il giudice
          indicato nell'art. 665, comma 4".
              - Per  il  testo  dell'art.  78  della  citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.