Art. 98.
   Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento
                    in prova al servizio sociale
  1.  Se  sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva,
il  magistrato  di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma
dell'articolo  51-bis  della  legge. Il provvedimento di prosecuzione
provvisoria,  che  contiene  la  indicazione  dei dati indicati nella
lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo 96, se gia' disponibili, e'
comunicato  al  centro  servizio  sociale che segue l'affidamento. Il
provvedimento  di  sospensione  provvisoria,  oltre  agli stessi dati
suindicati,  relativi  alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine
agli    organi   di   polizia   di   provvedere   all'accompagnamento
dell'affidato  nell'istituto  penitenziario  piu'  vicino o in quello
che,  comunque,  sara'  indicato  nel  provvedimento  stesso,  che e'
direttamente ed immediatamente eseguibile.
  2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli
atti  e  il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i
definitivi  provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in
via  provvisoria  dal  magistrato  di  sorveglianza,  conserva i suoi
effetti  fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza
se  questo  esamina  il  caso  in  udienza entro il termine stabilito
dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in
una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.
  3.  Se  il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova
alla  nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza
e'  notificata  e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo
97,   in   quanto   applicabile.  L'organo  del  pubblico  ministero,
competente,  ai  sensi  del  comma  2 dell'articolo 663 del codice di
procedura   penale,   emette  provvedimento  di  esecuzione  di  pene
concorrenti,  indicando la nuova data di conclusione della esecuzione
del   periodo   di   prova,   dandone   notifica   all'interessato  e
comunicazione  agli  uffici  competenti.  Il  direttore del centro di
servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito
verbale  con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni
precedentemente  determinate  anche  per  il  periodo di prosecuzione
della  misura  alternativa,  dandone  comunicazione  al  tribunale di
sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.
  4.  Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire
meno  delle  condizioni di ammissibilita' alla misura alternativa, ne
dichiara  la  inefficacia  e  dispone  che  la  esecuzione della pena
complessiva   prosegua   in  regine  detentivo.  Nella  ordinanza  si
menzionano  i  dati  essenziali della pena stessa, come indicati alle
lettere  a)  e  b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena
residua  ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della
pena  in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.
L'ordinanza  e'  comunicata  e  notificata, come previsto dal comma 1
dell'articolo  97.  L'organo  del  pubblico  ministero competente, ai
sensi  del  comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale,
provvede come indicato al comna 3 del presente articolo.
  5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in
base  ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono
le  condizioni  per  la  revoca dell'affidamento in prova, investe il
tribunale  di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario,
provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa,
ai  sensi  dell'articolo  51-ter  della  legge, indicando l'organo di
polizia  competente  al riaccompagnamento in istituto, al quale viene
direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.
  6.  Al  tribunale  di  sorveglianza  sono  trasmessi gli atti e, se
emesso,  anche  il  provvedimento  di  sospensione  provvisoria della
misura alternativa.
  7.  Il  tribunale  di  sorveglianza adotta la decisione definitiva,
previ   ulteriori  accertamenti,  se  li  ritenga  necessari.  Se  il
tribunale   di  sorveglianza  revoca  la  misura  alternativa,  nella
ordinanza  vengono  annotati  i  dati di cui alle lettere a) e b) del
comma  4  dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da
espiare,  tenuto  conto  della  durata  delle  limitazioni patite dal
condannato  e  del  suo comportamento durante il periodo trascorso in
affidamento  in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della
esecuzione  della  misura alternativa e riaccompagnamento in carcere,
la  data  di questo viene indicata come data di decorrenza della pena
detentiva  residua da espiare. L'ordinanza e' comunicata e notificata
come  previsto  dal  comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile.
L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena
emette  nuovo  ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima
parte del comma 3 dell'articolo 97.
  8.  Nel  caso  di  annullamento  da parte della Corte di cassazione
della  ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio
sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di
annullamento  deve essere comunicata al pubblico ministero competente
alla  esecuzione.  Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo
ordine  di  esecuzione  della  pena  detentiva,  deduce il periodo di
esecuzione  della stessa in regime di affidamento in prova, che resta
utilmente espiato.
 
          Note all'art. 98:
              - Il  testo  dell'art.  51-bis  della  citata  legge 26
          luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.   51-bis   (Sopravvenienza  di  nuovi  titoli  di
          privazione     della     liberta'). - 1. Quando     durante
          l'attuazione  dell'affidamento in prova al servizio sociale
          o della detenzione domiciliare o del regime di semiliberta'
          sopravviene   un   titolo   di  esecuzione  di  altra  pena
          detentiva,  il  direttore  dell'istituto penitenziario o il
          direttore   del   centro   di   servizio   sociale  informa
          immediatamente  il  magistrato  di sorveglianza. Se questi,
          tenuto  conto  del cumulo delle pene, rileva che permangono
          le  condizioni  di cui al comma 1 dell'art. 47 o al comma 1
          dell'art. 47-ter o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone
          con  decreto  la  prosecuzione  provvisoria della misura in
          corso;  in  caso  contrario  dispone  la  sospensione della
          misura  stessa.  Il  magistrato  di  sorveglianza trasmette
          quindi  gli  atti  al  tribunale  di  sorveglianza che deve
          decidere  nel  termine di venti giorni la prosecuzione o la
          cessazione della misura".
              - Per  il  testo  dell'art. 663, comma 2, del codice di
          procedura penale, si vedano le note all'art. 97.
              - Il  testo  dell'art.  51-ter  della  citata  legge 26
          luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  51-ter  (Sospensione  cautelativa  delle  misure
          alternative).  -  1. Se  l'affidato  in  prova  al servizio
          sociale   o  l'ammesso  al  regime  di  semiliberta'  o  di
          detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da
          determinare  la  revoca  della  misura,  il  magistrato  di
          sorveglianza  nella  cui  giurisdizione essa e' in corso ne
          dispone  con  decreto  motivato la provvisoria sospensione,
          ordinando  l'accompagnamento del trasgressore, in istituto.
          Trasmette  quindi  immediatamente  gli atti al tribunale di
          sorveglianza   per   le   decisioni   di   competenza.   Il
          provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza
          cessa  di  avere efficacia se la decisione del tribunale di
          sorveglianza  non  interviene  entro  trenta  giorni  dalla
          ricezione degli atti".