Art. 99.
              Affidamento in prova in casi particolari
  1.  Qualora  il  condannato  tossicodipendente  o alcool dipendente
richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, dopo che
l'ordine  di  esecuzione  della  pena  e' stato eseguito, la relativa
domanda  e'  presentata  al  direttore  dell'istituto,  il  quale  la
trasmette  senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente
per l'esecuzione.
  2.  Quando  l'interessato  e' libero, si applica l'articolo 656 del
codice  di  procedura  penale.  L'interessato  e'  tenuto  a eseguire
immediatamente   il  programma  terapeutico  concordato.  La  mancata
esecuzione dipendente dalla volonta' dell'interessato e' valutata dal
tribunale di sorveglianza.
  3.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di  affidamento  in prova al servizio sociale previste dagli articoli
96, 97 e 98.
  4.  Qualora,  nel  corso  della  prova, risulti che il programma di
recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento e' stato concesso,
si  e'  concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o
dall'ente  che  ne  cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza,
acquisita   dettagliata   relazione   del   centro  servizio  sociale
competente,  ridetermina  le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento
della  prova.  Solo  nel caso in cui il periodo residuo della pena e'
superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi
dell'articolo  51-bis  della  legge,  trasmettendo  al  tribunale  di
sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.
 
          Note all'art. 99:
              - Per  il  testo  dell'art.  94  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309, si
          vedano le note all'art. 76.
              - Il testo dell'art. 656 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
              "Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive) - 1. Quando
          deve  essere  eseguita  una  sentenza  di  condanna  a pena
          detentiva,   il   pubblico   ministero   emette  ordine  di
          esecuzione  con il quale, se il condannato non e' detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato.
              2.  Se  il  condannato  e'  gia'  detenuto, l'ordine di
          esecuzione  e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
          e notificato all'interessato.
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona   nei   cui   confronti   deve  essere  eseguito  e
          quant'altro   valga   a  identificarla,  l'imputazione,  il
          dispositivo  del provvedimento e le disposizioni necessarie
          all'esecuzione.  L'ordine  e'  notificato  al difensore del
          condannato.
              4.  L'ordine  che  dispone  la carcerazione e' eseguito
          secondo le modalita' previste dall'art. 277.
              5. Se la pena detentiva anche se costituente residuo di
          maggiore pena, non e' superiore a tre anni ovvero a quattro
          anni  nei casi in cui agli articoli 90 e 94 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive modificazioni, il
          pubblico  ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9,
          ne  sospende  l'esecuzione.  L'ordine  di  esecuzione  e il
          decreto  di  sospensione  sono consegnati al condannato con
          l'avviso  che  egli,  entro  trenta giorni, puo' presentare
          istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione
          necessaria,  volta  ad ottenere la concessione di una delle
          misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47,
          47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
          successive  modificazioni,  e  di cui all'art. 94 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre  1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero
          la  sospensione  dell'esecuzione della pena di cui all'art.
          90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
          ove  non  sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena
          avra' corso immediato.
              6.   L'istanza   deve  essere  presentata  al  pubblico
          ministero,   il   quale   la   trasmette,  unitamente  alla
          documentazione,  al tribunale di sorveglianza competente in
          relazione  al  luogo  in cui ha sede l'ufficio del pubblico
          ministero.  Il  tribunale  di  sorveglianza decide entro 45
          giorni dal ricevimento dell'istanza.
              7.   La   sospensione  dell'esecuzione  per  la  stessa
          condanna  non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
          se  il  condannato  ripropone nuova istanza sia in ordine a
          diversa  misura  alternativa,  sia in ordine alla medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione  della  pena  di  cui all'art. 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
              8.    Qualora   l'istanza   non   sia   tempestivamente
          presentata,  o  il  tribunale  di  sorveglianza la dichiari
          inammissibile  o  la respinga, il pubblico ministero revoca
          immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta:
                a) nei  confronti dei condannati per i delitti di cui
          all'art.  4-bis  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354, e
          successive modificazioni;
                b)  nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva.
              10.  Nella  situazione  considerata  dal comma 5, se il
          condannato  si  trova agli arresti domiciliari per il fatto
          oggetto  della  condanna da eseguire, il pubblico ministero
          sospende   l'esecuzione   dell'ordine   di  carcerazione  e
          trasmette   gli   atti   senza   ritardi  al  tribunale  di
          sorveglianza    perche'    provveda,    senza   formalita',
          all'eventuale  applicazione  della misura alternativa della
          detenzione  domiciliare.  Fino alla decisione del tribunale
          di   sorveglianza,   il   condannato  permane  nello  stato
          detentivo  nel  quale si trova e il tempo corrispondente e'
          considerato  come  pena  espiata  a tutti gli effetti. Agli
          adempimenti previsti dall'art. 47-ter della legge 26 luglio
          1975,  n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni
          caso il magistrato di sorveglianza".
              -  Per  il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 98.