Articolo 28
                              Funzioni

1.  L'esercizio  associato  di funzioni proprie dei comuni o a questi
conferite  dalla  regione  spetta  alle  comunita'  montane.  Spetta,
altresi',  alle  comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge
e  gli  interventi  speciali  per  la montagna stabiliti dalla Unione
europea o dalle leggi statali e regionali.

3.  Le  comunita'  montane  adottano  piani  pluriennali  di opere ed
interventi  e  individuano  gli  strumenti  idonei  a  perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti
dalla  Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalla  regione, che possono
concorrere  alla  realizzazione  dei  programmi  annuali operativi di
esecuzione del piano.

4.  Le  comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano  pluriennale  di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.

5.  Il  piano  pluriennale  di  sviluppo  socioeconomico  ed  i  suoi
aggiornamenti  sono  adottati  dalle  comunita'  montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6.  Gli  interventi  finanziari disposti dalle comunita' montane e da
altri  soggetti  pubblici  a  favore  della  montagna  sono destinati
esclusivamente ai territori classificati montani.

7.  Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.