Articolo 28 Funzioni 1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta, altresi', alle comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione. 2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali. 3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento. 5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale. 6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani. 7. Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.