Articolo 28
Funzioni
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi
conferite dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta,
altresi', alle comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge
e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione
europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed
interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti
dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono
concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di
esecuzione del piano.
4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da
altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati
esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.