Art. 38.
    Impugnazione del ricorrente che   ha   chiesto   la  citazione  a
                                giudizio dell'imputato
      1.  Il  ricorrente  che  ha  chiesto  la  citazione  a giudizio
    dell'imputato    a   norma   dell'articolo   21   puo'   proporre
    impugnazione,  anche  agli  effetti penali, contro la sentenza di
    proscioglimento  del  giudice di pace negli stessi casi in cui e'
    ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.
      2.  Con  il  provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile
    l'impugnazione,  il ricorrente e' condannato alla rifusione delle
    spese  processuali  sostenute  dall'imputato  e  dal responsabile
    civile.   Se  vi  e'  colpa  grave,  il  ricorrente  puo'  essere
    condannato  al  risarcimento  dei danni causati all'imputato e al
    responsabile civile.