Art. 29 Corso d'istituto 1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera. 2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. 3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 2.
Nota all'art. 29: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 14.