Art. 29
                          Corso d'istituto

  1.  Il  corso  d'istituto  per  i  capitani  in servizio permanente
effettivo  dell'Arma  dei  carabinieri  e'  svolto  presso  la Scuola
ufficiali  carabinieri  dai  capitani  del  ruolo normale e, nei casi
previsti  dalle  norme  in  vigore,  da quelli del ruolo speciale. Il
corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e
tecnico-professionale    dei    frequentatori,    anche    attraverso
l'acquisizione  di  competenze  ed  abilita' per l'assolvimento delle
funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
  2.  Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita'
espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni.
Il  corso  si  conclude  con  un  esame sostenuto davanti ad apposita
commissione,  nominata  dal  Capo  di  Stato Maggiore della Difesa su
proposta  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri.  Il
punteggio  finale del corso, determinato sulla base delle valutazioni
e  dell'esame  conclusivo,  e  la relativa graduatoria, approvati dal
Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono comunicati agli interessati
e pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
  3.  Con  regolamento  del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione,
di   svolgimento,   di  frequenza,  di  rinvio,  di  valutazione  dei
frequentatori,   nonche'   le   modalita'   di   funzionamento  della
commissione di cui al comma 2.
 
          Nota all'art. 29:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 14.