Art. 30. Modalita' di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze. 1. I maggiori ed i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto. 2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria e' sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa per l'approvazione.
Nota all'art. 30: - Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, si veda in nota all'art. 10; si riporta il testo dell'art. 4, comma 5: "5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza".