Art. 44. 
          Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici 
 
  1. I  sanitari  della  Polizia  di  Stato,  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23  dicembre  1978,
n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: 
    a) provvedono  all'accertamento  dell'idoneita'  psicofisica  dei
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia  di  Stato
ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza  dei  requisiti
psicofisici per il personale in servizio; 
    b) provvedono all'assistenza sanitaria e di  medicina  preventiva
del personale della Polizia di Stato; 
    c) in relazione alle esigenze di servizio, e  limitatamente  alle
proprie attribuzioni,  possono  essere  impiegati  in  operazioni  di
polizia ed in operazioni di soccorso in caso di  pubbliche  calamita'
ed infortuni; 
    d)  svolgono  attivita'  di  medico  nel   settore   del   lavoro
nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno  e,
coloro  che  hanno  esercitato   per   almeno   quattro   anni   tali
attribuzioni, espletano  altresi'  le  attivita'  di  sorveglianza  e
vigilanza,  nonche'  quella  di  medico  competente,  previste  dalle
disposizioni  in  materia  di  sicurezza  sui   luoghi   di   lavoro,
nell'ambito delle citate strutture e di quelle  di  cui  all'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.  626  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica  anche  con
le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; 
    f) provvedono all'istruttoria delle pratiche  medico  legali  del
personale  della  Polizia  di   Stato   e   partecipano,   con   voto
deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge
11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni,  allorche'  vengono
prese in esame pratiche relative a personale  appartenente  ai  ruoli
della Polizia di Stato; 
    g) partecipano al collegio medico legale di  cui  all'articolo  1
della legge 22 dicembre 1980, n. 913; 
    h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della  Polizia  di
Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; 
    i)  fanno  parte  delle  commissioni  mediche   locali   di   cui
all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  e  di  quelle  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; 
    j) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi  ruoli  dei
direttori e dei dirigenti tecnici medico legali; 
    k) non possono esercitare  l'attivita'  libero-professionale  nei
confronti  degli  appartenenti  all'Amministrazione  della   pubblica
sicurezza. 
  2. Ai fini dell'espletamento delle  attivita'  previste  dal  comma
precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' stipulare
particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche. 
 
          Note all'art. 44:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6, lettera z), della
          legge  23 dicembre  1978,  n. 833 (Istituzione del servizio
          sanitario nazionale):
              "Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a) - v) (Omissis);
                z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
          dello   Stato  relativi  all'accertamento  tecnicosanitario
          delle condizioni del personale dipendente".
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 23, comma 4,
          del   decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626
          (Attuazione  delle  direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE,
          n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE,
          n.  90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
          della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
          lavoro):
              "Art.  23 (Vigilanza). - 4. Restano ferme le competenze
          in  materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
          dalle  disposizioni  vigenti agli uffici di sanita' aerea e
          marittima   ed   alle   autorita'  marittime,  portuali  ed
          aeroportuali,   per   quanto   riguarda  la  sicurezza  dei
          lavoratori  a  bordo  di  navi e di aeromobili ed in ambito
          portuale  ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici
          istituiti  per le Forze armate e per le Forze di polizia; i
          predetti  servizi  sono  competenti  altresi'  per  le aree
          riservate  o operative e per quelle che presentano analoghe
          esigenze  da  individuarsi,  anche per quel che riguarda le
          modalita'   di   attuazione,   con   decreto  del  Ministro
          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza sociale e della sanita'. L'amministrazione della
          giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
          armate  e  di  polizia,  anche  mediante  convenzione con i
          rispettivi  ministeri,  nonche'  dei  servizi istituiti con
          riferimento alle strutture penitenziarie".
              - Si  riporta  il  testo  vigente  degli articoli 1 e 5
          della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle
          procedure  da  seguirsi  negli  accertamenti  medico-legali
          delle   ferite,   lesioni   ed   infermita'  dei  personali
          dipendenti   dalle  amministrazioni  militari  e  da  altre
          amministrazioni dello Stato):
              "Art.  1.  - Per i personali civili, militari ed operai
          dipendenti  dall'amministrazione  della guerra, le pratiche
          tendenti  al  riconoscimento  da  causa  di  servizio delle
          ferite,  lesioni  ed  infermita'  comunque  produttrici  di
          minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite
          a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al
          quale  il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene
          e  decise  da  una  commissione  medica  presso un ospedale
          militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli".
              "Art.  5. - Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8,
          nel  termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione
          il  militare,  l'impiegato  o l'operaio puo' ricorrere alla
          competente  Direzione  di sanita' militare territoriale. In
          tal  caso  la  pratica  viene  deferita  all'esame  di  una
          Commissione di seconda istanza, composta:
                dal  direttore  di  sanita' militare territoriale, il
          quale  puo'  delegare un colonnello medico piu' anziano del
          presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
                da due ufficiali superiori medici, membri.
              A  richiesta  del presidente puo' intervenire ai lavori
          della  Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
          voto,  un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
          direttiva  o di concetto designato dal comandante del Corpo
          o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
              La  procedura  prevista  dal  primo  comma  deve essere
          seguita  anche  quando vi sia discrepanza tra il parere del
          comandante  del  Corpo  o  del  capo ufficio e la decisione
          della Commissione medica ospedaliera.
              La  Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa
          visita  diretta,  emette  la  propria  determinazione. Tale
          determinazione  e'  considerata definitiva, salvo contrario
          provvedimento   dell'amministrazione   centrale   in   sede
          competente".
              - L'art.  1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme
          per   la   composizione   del  collegio  medico-legale  del
          Ministero della difesa) ha modificato l'art. 11 della legge
          11 marzo 1926, n. 416 che, per completezza di informazione,
          si riporta integralmente:
              "Art.  11. - Alle dipendenze del Ministero della difesa
          e'  istituito  un collegio medico-legale, articolato in sei
          sezioni,  di cui una distaccata presso la Corte dei conti e
          in  gabinetti  diagnostici  in  numero  adeguato ai compiti
          attribuiti.  Al  collegio  medico-legale  e'  assegnato  il
          seguente personale medico:
                a) un   generale   medico   in   servizio  permanente
          effettivo, presidente;
                b) un   generale   medico   in   servizio  permanente
          effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa
          da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
                c) due  ufficiali  superiori medici dell'Esercito, di
          cui  uno  segretario  del  collegio medico-legale e l'altro
          della sezione staccata presso la Corte dei conti;
                d) quattro     generali     o    colonnelli    medici
          dell'Esercito,  un  contrammiraglio  o capitano di vascello
          medico,  un  generale  o  un  colonnello  medico  del Corpo
          sanitario  aeronautico con funzioni di presidenti delle sei
          sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
                e) quattordici     ufficiali     superiori     medici
          dell'Esercito,   sette  ufficiali  superiori  medici  della
          Marina,  sette  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario
          aeronautico,  due  ufficiali  superiori medici o funzionari
          medici  di  qualifica equipollente di polizia, con funzioni
          di membri effettivi delle sei sezioni;
                f) quattordici     ufficiali     inferiori     medici
          dell'Esercito,   sette  ufficiali  inferiori  medici  della
          Marina,   sette   ufficiali   inferiori  medici  del  Corpo
          sanitario  aeronautico,  due  ufficiali  inferiori medici o
          funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con
          funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
              I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra
          liberi    docenti    o    specializzati   in   una   branca
          medico-chirurgica.   In   mancanza  di maggior  generali  o
          contrammiragli  in  servizio  permanente,  le  funzioni  di
          presidente  di  sezione  sono affidate a maggior generali o
          contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli
          o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo
          restando  il  numero  complessivo degli ufficiali medici di
          cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
              Tra  i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere
          e)  ed  f)  del  primo  comma  vengono tratti gli ufficiali
          medici  specializzati  per  le  esigenze  dei  gabinetti di
          radiologia,   di   analisi  cliniche,  di  cardiologia,  di
          elettroencefalografia,  di  neurologia,  di  oculistica, di
          otorinolaringoiatria.
              Gli  ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed
          f)  del  primo  comma  possono  appartenere  oltre  che  al
          servizio  permanente anche alle categorie in congedo, anche
          se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'art. 3
          della legge 24 maggio 1970, n. 336.
              In  presenza  di  vacanze  organiche  nei  ruoli  degli
          ufficiali  medici  in  servizio  permanente effettivo delle
          Forze  armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre
          categorie  richiamate,  gli  ufficiali  medici  di cui alle
          lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
          fino  ad  un terzo dell'organico predetto, da medici civili
          convenzionati  scelti fra liberi docenti o specializzati in
          una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in
          medicina legale militare.
              La  nomina  dei  componenti  del  collegio e' fatta con
          decreto  del  Ministro  della  difesa,  da registrarsi alla
          Corte dei conti.
              Il   presidente   del   collegio   medico-legale   puo'
          richiedere  l'intervento,  con  parere  consultivo  e senza
          diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra
          specialisti  civili  che  siano  titolari  o liberi docenti
          universitari.
              Ai  predetti  consulenti  e'  corrisposto un gettone di
          presenza  nella  misura  di  lire  ventimila  per  ciascuna
          giornata  di  adunanza  del  collegio  tenuta  con  il loro
          intervento.
              Per  le  esigenze  di  funzionamento del collegio e dei
          gabinetti  diagnostici  i compententi Ministeri disporranno
          l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
          numero  fino  a raggiungere un organico massimo complessivo
          di sessanta elementi.
              Secondo  le  esigenze,  il  personale  assegnato dovra'
          comprendere  tecnici  di  radiologia medica, di laboratorio
          analisi,      di      elettrofonocardiografia,     e     di
          elettroencefalografia,   nonche'   dattilografi,  impiegati
          civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
              In  tutti i casi in cui si verificano nella definizione
          delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli
          anni  due,  i  competenti  Ministeri  devono  assicurare il
          pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo".
              - Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4 (Requisiti
          fisici  e  psichici  per  il conseguimento della patente di
          guida),  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285
          (Nuovo codice della strada):
              "L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia  presso  le unita' sanitarie locali del capoluogo
          di provincia, nei riguardi:
                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli  accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
          pratica  di  guida  su  veicolo  adattato in relazione alle
          particolari esigenze;
                b) di  coloro  che  abbiano superato i sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
          ed  autoarticolati,  adibiti  al  trasporto di cose, la cui
          massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20
          t, macchine operatrici;
                c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
          prefetto   o   dall'ufficio   provinciale  della  Direzione
          generale della M.C.T.C.;
                d) di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito degli
          accertamenti  clinici,  strumentali e di laboratorio faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida;
                d-bis)   dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti C,
          D,  CE,  DE  e  sottocategorie.  In tal caso la commissione
          medica  e'  integrata da un medico specialista diabetologo,
          sia  ai  fmi  degli  accertamenti  relativi  alla specifica
          patologia   sia   ai  fini  dell'espressione  del  giudizio
          finale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 319 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della strada):
              "Art.  319  (Art.  119  Cod.  Str.) (Requisiti fisici e
          psichici  per  il conseguimento, la revisione e la conferma
          di   validita'  della  patente  di  guida).  -  1.  Per  il
          conseguimento,  la  revisione  o  la  conferma di validita'
          della  patente  di  guida  per  autoveicoli  o  motoveicoli
          occorre  che  il  richiedente,  all'accertamento  sanitario
          praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti
          specialistici  ritenuti  necessari,  non risulti affetto da
          malattia   fisica   o   psichica,   deficienza  organica  o
          minorazione  psichica,  anatomica  o  funzionale,  tale  da
          impedire  di  condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla
          guida dei quali la patente abilita.
              2.  I  medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice,
          nel  rilasciare  il  certificato  d'idoneita'  alla  guida,
          dovranno  tenere in particolare considerazione le affezioni
          morbose di cui all'art. 320.
              3.   Quando   dalle   constatazioni  obiettive,  o  dai
          risultati  della  visita  psicologica  di cui all'art. 119,
          comma  9,  del codice, e dalle altre indagini cliniche e di
          laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie
          fisiche  o  psichiche  o deficienze organiche o minorazioni
          anatomiche  o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322
          e   323,  il  medico  puo'  rilasciare  il  certificato  di
          idoneita'  solo  quando  accerti  e  dichiari  che esse non
          possono  comunque  pregiudicare la sicurezza nella guida di
          quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
              4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto,
          il  giudizio  di  idoneita' viene demandato alla competenza
          della  commissione medica locale di cui all'art. 119, comma
          4,  del  codice,  che indichera' anche l'eventuale scadenza
          entro  la  quale effettuare il successivo controllo, cui e'
          subordinato  il rilascio o la conferma o la revisione della
          patente di guida.
              5.  Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2,
          del  codice,  effettua  la  visita medica di idoneita' alla
          guida  presso  la  struttura  pubblica  di  appartenenza  o
          comunque  all'interno  di  gabinetti  medici  dotati  delle
          attrezzature necessarie allo scopo".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1092, reca: "Approvazione del testo
          unico   delle  nonne  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
          dipendenti civili e militari dello Stato".