Art. 45
                    Attribuzioni particolari dei
                  direttivi e dei dirigenti medici

  1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui
all'articolo  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338.
  2.  I  primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione
centrale di sanita' o gli uffici periferici di pari livello, svolgono
funzioni  ispettive e di vice consigliere ministeriale, presiedono le
commissioni   per   l'accertamento   dei  requisiti  psicofisici  dei
candidati  ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato
e possono altresi' presiedere commissioni medico legali.
  3.  I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della Direzione
centrale   di   sanita',  coordinano,  con  funzioni  di  consigliere
ministeriale  aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia
sanitaria e svolgono funzioni ispettive.
  4.  Il  dirigente  generale  medico svolge le funzioni di direttore
centrale di sanita'.
 
          Nota all'art. 45:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 338 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 43):
              "Art.  5 (Attribuzioni particolari dei direttivi). - Il
          medico  capo  e'  preposto  agli  uffici sanitari presso le
          questure,  nonche'  ai servizi sanitari presso gli istituti
          di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali
          si ritenga necessaria la presenza di un medico.
              Il  medico  principale  e' preposto ai servizi sanitari
          presso  i  reparti mobili, nonche' agli uffici e reparti di
          cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico
          capo  ed  e'  addetto  agli  uffici  sanitari ai quali sono
          preposti medici primi dirigenti o medici capo.
              Il  medico  espleta  le  funzioni  di  cui  all'art. 3,
          secondo  le  direttive  dei funzionari preposti agli uffici
          sanitari cui e' addetto".