Art. 45 Attribuzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici 1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. 2. I primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione centrale di sanita' o gli uffici periferici di pari livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale, presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato e possono altresi' presiedere commissioni medico legali. 3. I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della Direzione centrale di sanita', coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive. 4. Il dirigente generale medico svolge le funzioni di direttore centrale di sanita'.
Nota all'art. 45: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 43): "Art. 5 (Attribuzioni particolari dei direttivi). - Il medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonche' ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico. Il medico principale e' preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonche' agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed e' addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo. Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui e' addetto".