Art. 46. Accesso al ruolo dei direttivi medici 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonche' dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste per i sanitari della Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Note all'art. 46 - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2, del 4 gennaio 2000), reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". - Per il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nelle note all'art. 3.