Art. 46.
                Accesso al ruolo dei direttivi medici
  1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici
avviene  mediante  concorso  pubblico  per  titoli ed esami, al quale
possono  partecipare  i  cittadini  italiani  che  godono dei diritti
politici,  in  possesso  della  laurea in medicina e chirurgia, fatta
salva  l'eventuale  diversa  denominazione  in sede di attuazione del
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei  adottato  con  decreto  del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  del  3  novembre  1999, n. 509,
dell'abilitazione  all'esercizio  professionale  e dell'iscrizione al
relativo  albo, nonche' dei requisiti previsti dal regolamento di cui
al  comma  2.  Le  qualita' morali e di condotta sono quelle previste
dalle  disposizioni  di  cui  all'articolo  36,  comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  3,  comma  3, sono
stabiliti  i  requisiti  di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
all'espletamento delle mansioni professionali previste per i sanitari
della  Polizia  di Stato e le relative modalita' di accertamento. Con
il  medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di
preselezione  per  la  partecipazione  al concorso, le prove di esame
scritte  ed  orali,  le  prime  in  numero  non  inferiore  a due, le
modalita'   di   svolgimento  del  concorso,  di  composizione  della
commissione  esaminatrice  e  di  formazione  della  graduatoria,  le
categorie  dei  titoli  da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse.
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  armate,  dai  corpi  militarmente  organizzati o destituiti da
pubblici  uffici,  che  hanno riportato condanna a pena detentiva per
reati   non   colposi  o  che  sono  stati  sottoposti  a  misura  di
prevenzione.
 
          Note all'art. 46
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica e tecnologica. 3 novembre 1999, n. 509
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 2, del 4 gennaio
          2000),   reca:   "Regolamento   recante  norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei".
              -  Per  il  testo  dell'art.  36,  comma 6, del decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  vedi  nelle  note
          all'art. 3.