Art. 47.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi
                               medici
  1.  I  vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a
frequentare  un  corso  di  formazione iniziale teorico-pratico di un
anno,  presso  l'Istituto  superiore  di  polizia.  L'insegnamento e'
impartito   da   docenti   universitari,   magistrati,   appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i
principi  stabiliti  dall'articolo  60 della legge 1o aprile 1981, n.
121.  Durante  la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato
rivestono  le  qualifiche  di  ufficiale  di  pubblica sicurezza e di
ufficiale  di  Polizia  giudiziaria limitatamente all'esercizio delle
funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
  2.  Le  materie  d'insegnamento,  le  modalita' di svolgimento ed i
programmi  del  corso  di  formazione iniziale, la composizione della
commissione  esaminatrice,  le modalita' di attribuzione del giudizio
di  idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione della
graduatoria  finale  sono  determinate  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo 4, comma 6.
  3.  Per  le  dimissioni  e  le espulsioni dal corso si applicano le
disposizioni  di  cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi
di  assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo,
che  sono  rispettivamente  della  durata di quarantacinque e novanta
giorni.
  4.  Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di
idoneita'  e  superato  l'esame  finale  prestano  giuramento  e sono
confermati  nel  ruolo  professionale  dei  direttivi  medici, con la
qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso.
Gli  stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 8.
  5.  Ai  frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti
dagli   altri   ruoli   della  Polizia  di  Stato,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o
aprile 1981, n. 121.
 
          Nota all'art. 47.
              -  Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60,
          della  legge  1o aprile  1981, n. 121 (per l'argomento vedi
          nelle note all'art. 2), vedi nelle note all'art. 4.