Art. 47. Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Le materie d'insegnamento, le modalita' di svolgimento ed i programmi del corso di formazione iniziale, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni. 4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Nota all'art. 47. - Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2), vedi nelle note all'art. 4.