Art. 49.
                   Nomina a primo dirigente medico
  1.  L'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente medico dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:
    a)  nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre  di  ogni  anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento  di un successivo corso di formazione dirigenziale, della
durata  di  tre  mesi,  con  esame  finale. Allo scrutinio per merito
comparativo  e'  ammesso il personale del ruolo dei di-rettivi medici
in  possesso  della  qualifica di medico capo, con almeno due anni di
effettivo servizio nella qualifica;
    b)   nel  limite  del  restante  quaranta  per  cento  dei  posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli
ed  esami  riservato  al personale che riveste la qualifica di medico
capo  ovvero  abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio
nella  qualifica  di  medico principale. Se i posti complessivamen-te
disponibili sono due, uno di questi e' riservato al concorso.
  2.  La  nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal lo
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame
finale  del  corso  per  il personale di cui al comma 1, lettera a) e
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di
cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in
ruolo  i  vincitori  del  concorso  precedono  i  sanitari  che hanno
superato il corso di formazione dirigenziale.
  3.  Per  il  corso  di  formazione  dirigenziale di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi
3 e 4.