Art. 52. 
                      Formazione specialistica 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, dopo le parole  "sanita'  militare"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva  di
posti complessivamente non superiore  al  cinque  per  cento  per  le
esigenze della sanita' della Polizia di Stato.". 
 
          Nota all'art. 52.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo   17 agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva  93/16/CEE  in materia di libera circolazione dei
          medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro diplomi,
          certificati  ed altri titoli), come modificato dal presente
          decreto legislativo:
              "Art.  35.  -  1.  Con  cadenza  triennale  ed entro il
          30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  tenuto  conto  delle  relative
          esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi
          della  situazione  occupazionale, individuano il fabbisogno
          dei   medici   specialisti   da  formare  comunicandolo  al
          Ministero  della sanita' e dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica.  Entro  il 30 giugno del terzo
          anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, sentita la conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  determina  il numero
          globale  degli  specialisti  da  formare  annualmente,  per
          ciascuna  tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
          esigenze  di  programmazione delle regioni e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  con  riferimento alle
          attivita' del serviz
          io sanitario nazionale.
              2.  In  relazione  al  decreto  di  cui  al comma 1, il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,   acquisito   il  parere  del  Ministro  della
          sanita',  determina  il  numero  dei  posti  da assegnare a
          ciascuna  scuola  di  specializzazione accreditata ai sensi
          dell'articolo  43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
          del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
          nella rete formativa della scuola stessa.
              3.    Nell'ambito    dei    posti    risultanti   dalla
          programmazione  di  cui  al comma 1, e' stabilita, d'intesa
          con  il  Ministero  della  difesa,  una  riserva  di  posti
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  per le
          esigenze   della   sanita'  militare  e,  d'intesa  con  il
          Ministero    dell'interno,    una    riserva    di    posti
          complessivamente  non  superiore al cinque per cento per le
          esigenze  della  sanita'  della  Polizia  di Stato, nonche'
          d'intesa  con  il  Ministero degli affari esteri, il numero
          dei  posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
          Paesi  in  via  di sviluppo. La ripartizione tra le singole
          scuole  dei posti riservati e' effettuata con il decreto di
          cui  al  comma  2,  sentito,  per gli aspetti relativi alla
          sanita' militare, il Ministero della difesa.
              4.   Il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, su proposta del Ministro della
          sanita',  puo'  autorizzare,  per  specifiche  esigenze del
          servizio  sanitario  nazionale,  l'ammissione, alle scuole,
          nel  limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
          al  comma  1  e  della  capacita'  recettiva  delle singole
          scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
          specifiche  categorie,  in  servizio in strutture sanitarie
          diverse  da  quelle  inserite  nella  rete  formativa della
          scuola.
              5.  Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
          e  per  accedere  in  soprannumero  ai sensi del comma 4, i
          candidati  devono  aver  superato  le  prove  di ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.