Art. 41.
  (Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della
             disciplina di taluni materiali di recupero)

  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  nell'articolo  19,  in  materia  di  detrazione,  al comma 3,
concernente i casi nei quali non trova applicazione l'indetraibilita'
dell'imposta, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
      "e)  operazioni  non  soggette  all'imposta  per  effetto delle
disposizioni  di  cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori";
    b)  nell'articolo  68,  in  materia  di importazioni non soggette
all'imposta, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
      "c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono
comma   dell'articolo   74,   concernente   disposizioni  relative  a
particolari settori";
    c)   nell'articolo   74,   concernente  disposizioni  relative  a
particolari settori, il decimo comma e' sostituito dal seguente:
      "Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti
ivi  considerati,  sotto  la responsabilita' del cedente e sempreche'
nell'anno  solare  precedente  l'ammontare  delle  relative  cessioni
effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia
stato superiore a due miliardi di lire";
    d)   nell'articolo   74,   concernente  disposizioni  relative  a
particolari settori, l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:
      "I  raccoglitori  ed  i  rivenditori dei beni di cui all'ottavo
comma  sono  esonerati  dagli  obblighi  di  cui al titolo II, tranne
quello  di  numerare  e  conservare,  ai  sensi  dell'articolo 39, le
fatture  e  le  bollette  doganali  relative  agli  acquisti  e  alle
importazioni,  nonche'  le fatture relative alle cessioni effettuate,
all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista
i  beni  nell'esercizio  dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro
adempimento  senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori
dotati  di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato
cessioni  per  un  importo  superiore a 150 milioni di lire nell'anno
precedente  possono  optare  per  l'applicazione  dell'IVA  nei  modi
ordinari   dandone   preventiva   comunicazione   all'ufficio   nella
dichiarazione  relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve
essere  presentata  all'ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto una
garanzia,  nelle  forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari
all'importo   derivante   dall'applicazione  dell'aliquota  ordinaria
sull'ammontare  di  lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori
dotati  di  sede  fissa,  che  effettuano sia cessioni di beni di cui
all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano
le  disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori
e  dei  rivenditori  di beni di cui al nono comma, non dotati di sede
fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".
  2.  Nell'articolo  42  del  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
concernente   acquisti  non  imponibili  o  esenti,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente:
    "1.  Sono  non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli
acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello
Stato  e'  non  imponibile  o  non soggetta a norma degli articoli 8,
8-bis,  9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni,
ovvero  e'  esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso
decreto".
 
          Note all'art. 41:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19  e 68 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  "Istituzione  e  disciplina dell'imposta sul
          valore   aggiunto",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 novembre 1972, n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  19  (Detrazione).  -  1.  Per  la determinazione
          dell'imposta  dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
          dell'eccedenza  di  cui  al  secondo comma dell'art. 30, e'
          detraibile   dall'ammontare   dell'imposta   relativa  alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in  relazione  ai beni ed ai servizi importati o acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai beni e servizi
          acquistati  o  importati sorge nel momento in cui l'imposta
          diviene  esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
          con  la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
          quello  in  cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
          condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto
          medesimo.
              2.  Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione  di  beni  e  servizi afferenti operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto  dell'art.  19-bis2.  In nessun caso e' detraibile
          l'imposta  relativa all'acquisto o all'importazione di beni
          o  servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
          a premio.
              3.  La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
          se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
                a) operazioni  di  cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
          queste  assimilate  dalla legge, ivi comprese quelle di cui
          agli  articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427;
                b) operazioni  effettuate  fuori dal territorio dello
          Stato  le  quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
                c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
          a), b), d) ed f);
                d) cessioni   di   cui   all'art.   10,  numero  11),
          effettuate  da soggetti che producono oro da investimento o
          trasformano oro in oro da investimento;
                e) operazioni  non  soggette  all'imposta per effetto
          delle  disposizioni  di  cui  ai commi primo, ottavo e nono
          dell'art.   74,   concernente   disposizioni   relative   a
          particolari settori.
              4.  Per  i  beni  ed  i servizi in parte utilizzati per
          operazioni  non  soggette  all'imposta la detrazione non e'
          ammessa  per  la  quota  imputabile  a tali utilizzazioni e
          l'ammontare  indetraibile  e'  determinato  secondo criteri
          oggettivi,  coerenti  con  la  natura  dei  beni  e servizi
          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
          la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
          in  parte  utilizzati  per fini privati o comunque estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
              5.  Ai  contribuenti  che  esercitano sia attivita' che
          danno  luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
          detrazione  sia  attivita'  che  danno  luogo ad operazioni
          esenti  ai  sensi  dell'art. 10, il diritto alla detrazione
          dell'imposta  spetta  in  misura  proporzionale  alla prima
          categoria   di   operazioni  e  il  relativo  ammontare  e'
          determinato  applicando la percentuale di detrazione di cui
          all'art.  19-bis.  Nel  corso  dell'anno  la  detrazione e'
          provvisoriamente    operata    con   l'applicazione   della
          percentuale   di  detrazione  dell'anno  precedente,  salvo
          conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I soggetti che iniziano
          l'attivita'   operano   la   detrazione   in  base  ad  una
          percentuale   di  detrazione  determinata  presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno.
              5-bis.  Per  i  soggetti  diversi da quelli di cui alla
          lettera  d)  del comma 3 la limitazione della detrazione di
          cui   ai   precedenti   commi  non  opera  con  riferimento
          all'imposta  addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
          anche  intracomunitari,  di  oro  da  investimento, per gli
          acquisti,  anche  intracomunitari, e per le importazioni di
          oro  diverso  da quello da investimento destinato ad essere
          trasformato  in  oro  da  investimento  a cura degli stessi
          soggetti   o   per   loro  conto,  nonche'  per  i  servizi
          consistenti  in  modifiche  della  forma,  del peso o della
          purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.".
              "Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non
          sono soggette all'imposta:
                a) le  importazioni di beni indicati nel primo comma,
          lettera  c)  dell'art.  8,  nell'art.  8-bis,  nonche'  nel
          secondo  comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei
          corrispettivi  di  cui  al  n.  9  dello  stesso  articolo,
          sempreche'  ricorrano  le condizioni stabilite nei predetti
          articoli;
                b) le  importazioni  di  campioni  gratuiti di modico
          valore, appositamente contrassegnati;
                c) ogni  altra importazione definitiva di beni la cui
          cessione  e'  esente  dall'imposta  o  non vi e' soggetta a
          norma  dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
          investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
          applica  allorche'  i  requisiti  ivi indicati risultino da
          conforme   attestazione  resa,  in  sede  di  dichiarazione
          doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
                c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e
          nel  nono  comma  dell'art.  74,  concernente  disposizioni
          relative a particolari settori;
                d) la  reintroduzione di beni nello stato originario,
          da  parte  dello  stesso  soggetto  che li aveva esportati,
          sempre  che  ricorrano  le  condizioni  per  la  franchigia
          doganale;
                e) (abrogata);
                f) la  importazione  di  beni donati ad enti pubblici
          ovvero  ad  associazioni  riconosciute  o fondazioni aventi
          esclusivamente   finalita'   di   assistenza,  beneficenza,
          educazione,   istruzione,  studio  o  ricerca  scientifica,
          nonche'  quella  di  beni donati a favore delle popolazioni
          colpite  da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
          ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
                g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
          lettera l), dell'art. 2.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  74 del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
          come  modificato  dalla presente legge, si rinvia alle note
          dell'art. 45.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 42 del decreto-legge
          30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto  1993,  n.  203,  recante  "Armonizzazione  delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e  in  materia  di IVA con quelle recate da direttive CEE e
          modificazioni  conseguenti  a detta armonizzazione, nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati   di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei
          rimborsi  di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
          impresa  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie",  e  convertito  in  legge,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 29 ottobre 1993, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  42 (Acquisti non imponibili o esenti). - 1. Sono
          non  imponibili,  non  soggetti  o  esenti dall'imposta gli
          acquisti  intracomunitari  di  beni  la  cui  cessione  nel
          territorio  dello  Stato e' non imponibile o non soggetta a
          norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 633, e successive modificazioni, ovvero e' esente
          dall'imposta a norma dell'art. 10 dello stesso decreto.
              2.  Per  gli  acquisti intracomunitari effettuati senza
          pagamento  dell'imposta  a  norma delle disposizioni di cui
          alla  lettera  c)  del  primo  comma  e  al  secondo  comma
          dell'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, non si applica la disposizione di
          cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma  dell'art.  1 del
          decretolegge  29 dicembre  1983,  n.  746,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".