Art. 42.
(Norme in materia di mercato dell'oro)
1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le
parole: "trasformano oro in oro da investimento" sono inserite le
seguenti: "ovvero commerciano oro da investimento,".
2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7,
recante disciplina del mercato dell'oro, la parola: "anche" e'
soppressa. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si
fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la
variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, cosi' come modificato dalla presente legge, nonche' il
testo dell'art. 26 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a
parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed
i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e
quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da
soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (numero soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (numero abrogato);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presi'di sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (numero soppresso);
26) (numero abrogato);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) (numero abrogato);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2.".
"Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le
volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il
cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
17 gennaio 2000, n. 7, recante "Nuova disciplina del
mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Disposizioni fiscali). - 1. All'art. 4, quinto
comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca
d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti"
sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".
2. Le operazioni esenti di cui all'art. 10, numero 3),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da
considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta
fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa
luogo al rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita
la variazione di cui all'art. 26 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni.
3. All'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione
a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4,
ultimo comma, del presente decreto sono sostituite dalle
seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in
essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei
cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente
decreto ;
b) il numero 11) e' sostituito dal seguente:
(omissis).
4. All'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
(omissis).
5. All'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
(omissis);
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
(omissis).
6. All'art. 22, primo comma, numero 6), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "rientranti
nell'attivita' propria delle imprese che le effettuano sono
soppresse.
7. All'art. 30, terzo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo le parole: "e alle
importazioni sono aggiunte le seguenti: ", computando a tal
fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17,
quinto comma .
8. All'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
(omissis);
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
(omissis).
9. All'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
(omissis).
10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in
lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900
millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificati dal presente articolo.
11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero
11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi
applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in
lamina se effettuate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili,
nonche' per le modalita' e i termini di pagamento delle
imposte, si applica l'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.".