Art. 42.
               (Norme in materia di mercato dell'oro)

  1.  All'articolo  10,  primo  comma, numero 11), primo periodo, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia  di  operazioni  esenti,  e successive modificazioni, dopo le
parole:  "trasformano  oro  in  oro da investimento" sono inserite le
seguenti: "ovvero commerciano oro da investimento,".
  2.  All'articolo  3,  comma  11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7,
recante  disciplina  del  mercato  dell'oro,  la  parola:  "anche" e'
soppressa. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si
fa  luogo  a  rimborso  di  imposte gia' pagate, ne' e' consentita la
variazione  di  cui  all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni,
concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
 
          Note all'art. 42:
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, cosi' come modificato dalla presente legge, nonche' il
          testo  dell'art.  26  del  medesimo  decreto del Presidente
          della Repubblica n. 633/1972:
              "Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta:
                1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di
          finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura
          finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre
          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
          crediti;  la  gestione di fondi comuni di investimento e di
          fondi  pensione  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  le  dilazioni  di  pagamento e le gestioni
          similari e il servizio bancoposta;
                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
          e di vitalizio;
                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio;
                4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
          comunque regolate;
                5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei
          tributi,  comprese quelle relative ai versamenti di imposte
          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
                6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,
          delle   lotterie   nazionali,   nonche'   quelle   relative
          all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
          decreto  ministeriale  16 novembre  1955,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  26 novembre 1955, e alla
          legge  24 marzo  1942,  n. 315, e successive modificazioni,
          ivi  comprese  le  operazioni  relative alla raccolta delle
          giuocate;
                7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle
          scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
                8)  le  locazioni  non  finanziarie  e  gli  affitti,
          relative  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe, di terreni e
          aziende  agricole,  di  aree  diverse da quelle destinate a
          parcheggio   di   veicoli,   per  le  quali  gli  strumenti
          urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, ed
          i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
          i  beni  mobili  destinati  durevolmente  al servizio degli
          immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che
          per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di
          diversa   utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  e
          quelli  destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle
          imprese che li hanno costruiti per la vendita;
                8-bis)  le  cessioni  di fabbricati, o di porzioni di
          fabbricato,   a   destinazione   abitativa,  effettuate  da
          soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
          dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
          appaltatrici,  gli  interventi  di  cui  all'art. 31, primo
          comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
          principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei
          predetti fabbricati o delle predette porzioni;
                9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca  d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
                10) (numero soppresso);
                11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso
          quello  rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche non
          allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento  o  che trasformano oro in oro da investimento
          ovvero  commerciano  oro  da  investimento, i quali abbiano
          optato,  con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
          anche  in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere  c-quater)  e  c-quinquies),  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni,   riferite   all'oro   da  investimento;  le
          intermediazioni  relative alle precedenti operazioni. Se il
          cedente  ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
          opzione  puo' essere esercitata per le relative prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
                  a) l'oro  in forma di lingotti o placchette di peso
          accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
          grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,
          rappresentato o meno da titoli;
                  b) le  monete  d'oro  di purezza pari o superiore a
          900  millesimi,  coniate  dopo  il  1800, che hanno o hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute  a  un  prezzo  che non supera dell'80 per cento il
          valore  sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse contenuto,
          incluse  nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione delle
          Comunita'  europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  C, sulla base
          delle  comunicazioni  rese  dal  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete  aventi  le  medesime  caratteristiche, anche se non
          comprese nel suddetto elenco;
                12)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
                13)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                14)   prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;
                15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti
          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese
          autorizzate e da ONLUS;
                16) le prestazioni relative ai servizi postali;
                17) (numero abrogato);
                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e
          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          delle finanze;
                19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti
          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate
          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di
          medicinali,   presi'di   sanitari   e   vitto,  nonche'  le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
                20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
                21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,
          delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
          accessorie;
                22)   le   prestazioni   proprie  delle  biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili;
                23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a
          favore del personale dipendente;
                24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
          plasma sanguigno;
                25) (numero soppresso);
                26) (numero abrogato);
                27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe
          funebri;
                27-bis) (numero abrogato);
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza  pubblica,  previste  all'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di
          assistenza sociale e da ONLUS;
                27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie
          barracellari  di  cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
          n. 382;
                27-quinquies)  le cessioni che hanno per oggetto beni
          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione
          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
          19-bis1 e 19-bis2.".
              "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
          Le  disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
          osservate,  in  relazione  al maggiore  ammontare, tutte le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica   di   inesattezze  della  fatturazione  o  della
          registrazione.
              Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente  alla registrazione di cui agli articoli 23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare  imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
          nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
          simili  o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
          di  procedure  concorsuali o di procedure esecutive rimaste
          infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
          sconti  previsti  contrattualmente,  il  cedente del bene o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai   sensi   dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione,   registrandola   a   norma  dell'art.  25.  Il
          cessionario   o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso  registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23 o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di
          rivalsa.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          17 gennaio  2000,  n.  7,  recante  "Nuova  disciplina  del
          mercato  dell'oro,  anche  in  attuazione  della  direttiva
          98/80/CE  del  Consiglio,  del 12 ottobre 1998", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 3 (Disposizioni fiscali). - 1. All'art. 4, quinto
          comma,  secondo  periodo,  del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,  le  parole:  "di  cui  siano parti la Banca
          d'Italia,  l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "effettuate dalla Banca
          d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".
              2.  Le operazioni esenti di cui all'art. 10, numero 3),
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   e  successive  modificazioni,  sono  da
          considerare  in  ogni  caso  prestazioni  di servizi. Resta
          fermo  il  trattamento  fiscale  gia' applicato e non si fa
          luogo  al rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita
          la  variazione  di cui all'art. 26 del predetto decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 633 del 1972, e successive
          modificazioni.
              3.   All'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  numero 9), le parole: "effettuate in relazione
          a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio
          italiano  cambi  o  le  banche agenti ai sensi dell'art. 4,
          ultimo  comma,  del  presente decreto sono sostituite dalle
          seguenti:  "effettuate  in relazione ad operazioni poste in
          essere  dalla  Banca  d'Italia  e dall'Ufficio italiano dei
          cambi,  ai  sensi  dell'art.  4, quinto comma, del presente
          decreto ;
                b) il numero 11) e' sostituito dal seguente:
                (omissis).
              4.   All'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
                (omissis).
              5.   All'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma  3,  la  lettera  d) e' sostituita dalla
          seguente:
                (omissis);
                b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
                (omissis).
              6. All'art. 22, primo comma, numero 6), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive    modificazioni,    le    parole:   "rientranti
          nell'attivita' propria delle imprese che le effettuano sono
          soppresse.
              7.  All'art.  30,  terzo comma, lettera a), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive   modificazioni,   dopo   le   parole:  "e  alle
          importazioni sono aggiunte le seguenti: ", computando a tal
          fine  anche  le operazioni effettuate a norma dell'art. 17,
          quinto comma .
              8.   All'art.  68  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
                  (omissis);
                b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
                  (omissis).
              9.   All'art.  70  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
                (omissis).
              10.  Per  le  cessioni e le importazioni di argento, in
          lingotti  o  grani,  di  purezza  pari  o  superiore  a 900
          millesimi,   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          come modificati dal presente articolo.
              11.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 10, numero
          11),  e  68,  lettera  b), del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  devono  intendersi
          applicabili  alle  operazioni  aventi  per  oggetto  oro in
          lamina  se effettuate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della presente legge.
              12.  Per  quanto  riguarda  gli  adempimenti contabili,
          nonche'  per  le  modalita'  e i termini di pagamento delle
          imposte,  si  applica  l'art.  3,  comma  136,  della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.".