Art. 44.
           (IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)

  1.  I  soggetti,  proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da
corsa,  impiegati  regolarmente  durante  l'anno  in corse di trotto,
galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento
delle  razze  equine  (UNIRE),  possono  iscriversi, entro il mese di
dicembre,  in  apposito  elenco  tenuto  presso  la  stessa UNIRE che
controlla  l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione;
ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto
nell'anno  seguente  si applica con l'aliquota del 10 per cento anche
sui  premi  corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo
1942, n. 315, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 44:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 24 marzo
          1942,  n.  315, recante "Provvedimenti per la ippicoltura",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1942, n. 91:
              "Art.  3.  - I proventi netti del totalizzatore e delle
          scommesse  a  libro, dedotte le spese di organizzazione del
          servizio  e  l'eventuale quota da corrispondere agli enti e
          societa'  delegati  all'esercizio  delle  scommesse a norma
          dell'articolo   precedente,   anche,   ove   sia   ritenuto
          necessario,  come contributo alle spese di gestione per gli
          ippodromi,   sono   destinati,   in  base  a  deliberazione
          dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le
          corse,  da  ripartire  fra  le  societa' e gli enti ippici;
          nonche'  a  provvidenze per l'allevamento secondo programmi
          annuali  da  sottoporre  alla  approvazione  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste.".