Art. 44. (IVA sui premi relativi alle corse di cavalli) 1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 24 marzo 1942, n. 315, recante "Provvedimenti per la ippicoltura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1942, n. 91: "Art. 3. - I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e societa' delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le societa' e gli enti ippici; nonche' a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.".