Art. 45.
   (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta)

  1.  Il  dodicesimo  comma  dell'articolo  74,  recante disposizioni
relative  a  particolari  settori,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni,
concernente  le  cessioni  di  beni  effettuate da parte di esercenti
agenzie di vendita all'asta, e' abrogato.
  2.  Nel  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n. 41, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  e successive
modificazioni, dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente:
    "Art.  40-bis.  -  (Regime  speciale per gli esercenti agenzie di
vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonche'
di  oggetti  d'arte,  d'antiquariato  e da collezione, indicati nella
tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie
di  vendita  all'asta  che  agiscono  in  nome proprio e per conto di
privati,  in  base  ad  un  contratto  di  commissione per la vendita
all'asta   di   tali  beni,  l'imposta  relativa  alla  rivendita  e'
commisurata  all'ammontare  della differenza tra il prezzo dovuto dal
cessionario  del  bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al
committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo
della   commissione   e   delle  altre  spese  accessorie  addebitate
dall'organizzatore  della  vendita  all'asta all'acquirente del bene.
L'importo   che   l'organizzatore   corrisponde   al  committente  e'
costituito  dal  prezzo  di  aggiudicazione in asta del bene al netto
della  commissione  che  l'organizzatore  della  vendita  riceve  dal
committente  in  virtu'  del  contratto  di  mandato.  Si considerano
effettuate  per  conto  di  privati anche le vendite realizzate sulla
base di contratti di commissione stipulati con:
      a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai
sensi  degli  articoli  19,  19-bis  1  e  19-bis  2  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto
o all'importazione del bene;
      b)  soggetti  passivi  d'imposta che beneficiano nello Stato di
appartenenza,  qualora  membro  dell'Unione  europea,  del  regime di
franchigia previsto per le piccole imprese;
      c)   soggetti   passivi   d'imposta  che  abbiano  assoggettato
l'operazione  al  particolare regime d'imposta previsto dall'articolo
36.
    2.  Per  gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e' ammessa
in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.
    3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al
comma  1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di
commissione,  nel  territorio  dello Stato o in quello di altro Stato
membro dell'Unione europea.
    4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta
si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da
parte del commissionario".
 
          Note all'art. 45:
              -  Si riporta il testo dell'art. 74, del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
          -  In  deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
                a)  per  il  commercio di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
                b) per  il  commercio  dei  fiammiferi, limitatamente
          alle   cessioni  successive  alle  consegne  effettuate  al
          Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
          base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
          applica  nei  confronti  del soggetto che effettua la prima
          immissione   al   consumo   di  fiammiferi  di  provenienza
          comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
          cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
          legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
                c) per   il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 60 per cento per i libri e
          del  60  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi  delle  disposizioni  della legge
          16 dicembre  1991,  n.  398,  applicano, per le cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi   mezzo   tecnico   per  fruire  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
                e) per   la   vendita   al   pubblico,  da  parte  di
          rivenditori  autorizzati,  di documenti di viaggio relativi
          ai  trasporti  pubblici  urbani  di  persone dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  e per la vendita al pubblico di
          documenti   di   sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari
          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
                e-bis) (lettera abrogata).
              Le  operazioni  non  soggette all'imposta in virtu' del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
              Le  modalita'  ed  i  termini  per l'applicazione delle
          disposizioni  dei  commi  precedenti  saranno stabiliti con
          decreti del Ministro delle finanze.
              Gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27  e  i relativi versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di  distribuzione  di  carburante per uso di autotrazione e
          agli  autotrasportatori  di  cose  per conto terzi iscritti
          all'albo  di  cui  alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  33  per  le
          liquidazioni  ed  i versamenti trimestrali effettuati dagli
          esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso
          di   autotrazione   e   dagli   autotrasportatori  iscritti
          nell'albo  sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
          versamenti  trimestrali  disposti  con decreti del Ministro
          delle  finanze,  emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
          lettera  e), e del primo periodo del presente comma. Per le
          prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel
          periodo  precedente,  effettuate nei confronti del medesimo
          committente,  puo'  essere emessa, nel rispetto del termine
          di  cui  all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola
          fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In
          deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  23, primo comma, le
          fatture  emesse  per le prestazioni di servizi dei suddetti
          autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
          trimestre solare successivo a quello di emissione.
              Nel  caso  di  operazioni  derivanti  da  contratti  di
          subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato
          pattuito  un  termine  successivo  alla consegna del bene o
          alla    comunicazione    dell'avvenuta   esecuzione   della
          prestazione,  il subfornitore puo' effettuare il versamento
          con   cadenza   trimestrale,   senza   che   si  dia  luogo
          all'applicazione di interessi.
              Per  gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
          di  cui  alla  tariffa  allegata  al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, l'imposta si
          applica  sulla  stessa  base  imponibile dell'imposta sugli
          intrattenimenti  ed  e'  riscossa  con  le stesse modalita'
          stabilite  per  quest'ultima. La detrazione di cui all'art.
          19  e'  forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento
          dell'imposta   relativa   alle  operazioni  imponibili.  Se
          nell'esercizio   delle   attivita'  incluse  nella  tariffa
          vengono  effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e
          cessioni  o  concessioni di diritti di ripresa televisiva e
          di   trasmissione   radiofonica,   comunque  connesse  alle
          attivita'  di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica
          con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata
          in   misura   pari  ad  un  decimo  per  le  operazioni  di
          sponsorizzazione  ed  in  misura  pari  ad  un terzo per le
          cessioni   o   concessioni   di  ripresa  televisiva  e  di
          trasmissione   radiofonica.  I  soggetti  che  svolgono  le
          attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
          di   fatturazione,   tranne   che  per  le  prestazioni  di
          sponsorizzazione,  per le cessioni o concessioni di diritti
          di  ripresa  televisiva e di trasmissione radiofonica e per
          le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
          obblighi  di  registrazione  e  dichiarazione, salvo quanto
          stabilito  dall'art.  25;  per il contenzioso si applica la
          disciplina  stabilita  per l'imposta sugli intrattenimenti.
          Le   singole  imprese  hanno  la  facolta'  di  optare  per
          l'applicazione   dell'imposta  nei  modi  ordinari  dandone
          comunicazione  al  concessionario  di  cui  all'art. 17 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
          prima  dell'inizio  dell'anno  solare  ed all'ufficio delle
          entrate  secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di
          abilita'  e  dei concorsi pronostici riservati allo Stato e
          agli  enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n.  496,  e  successive modificazioni, ratificato con legge
          22 aprile  1953,  n.  342, l'imposta, compresa quella sulle
          operazioni  riguardanti  la  raccolta  delle  giuocate,  e'
          compresa  nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre
          1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente
          le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano
          oggetto   delle   dette  operazioni  sono  esonerate  dagli
          obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
              Le  cessioni  di  rottami, cascami e avanzi di metalli,
          ferrosi  e  dei  relativi  lavori,  di  carta da macero, di
          stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e
          plastica,  intendendosi comprese anche quelle relative agli
          anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,  selezionati,
          tagliati,  compattati,  lingottati  o  sottoposti  ad altri
          trattamenti   atti   a   facilitarne   l'utilizzazione,  il
          trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono
          effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli
          obblighi  di  cui  al  titolo  secondo.  Agli effetti della
          limitazione  contenuta  nel  terzo  comma  dell'art.  30 le
          cessioni sono considerate operazioni imponibili.
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non
          ferrosi  e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli
          non  ferrosi  di  cui  alle  seguenti  voci  della  tariffa
          doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
                a) rame  raffinato  e  leghe  di  rame, greggio (v.d.
          74.03);
                b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
                c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
                d) piombo  greggio,  raffinato, antimoniale e in lega
          (v.d. 78.01);
                e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
                e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
              Le  disposizioni  dell'ottavo comma si applicano, per i
          prodotti  ivi  considerati,  sotto  la  responsabilita' del
          cedente    e   sempreche'   nell'anno   solare   precedente
          l'ammontare   delle   relative   cessioni   effettuate   da
          raccoglitori  e  rivenditori  dotati  di sede fissa non sia
          stato superiore a due miliardi di lire.
              I  raccoglitori  ed  i  rivenditori  dei  beni  di  cui
          all'ottavo  comma  sono  esonerati dagli obblighi di cui al
          titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi
          dell'art.  39,  le  fatture e le bollette doganali relative
          agli  acquisti  e  alle  importazioni,  nonche'  le fatture
          relative  alle  cessioni  effettuate,  all'emissione  delle
          quali  deve  provvedere  il cessionario che acquista i beni
          nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro
          adempimento  senza  diritto  a detrazione. I raccoglitori e
          rivenditori   dotati   di  sede  fissa  per  la  successiva
          rivendita  se  hanno  realizzato  cessioni  per  un importo
          superiore  a  150  milioni  di  lire  nell'anno  precedente
          possono   optare   per  l'applicazione  dell'IVA  nei  modi
          ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella
          dichiarazione   relativa   al   suddetto  anno.  Unitamente
          all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  una  garanzia,  nelle  forme  di cui
          all'art.  38-bis,  primo  comma, pari all'importo derivante
          dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di
          lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di
          sede  fissa,  che  effettuano  sia  cessioni di beni di cui
          all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma,
          applicano  le  disposizioni  di  cui  al  nono  comma.  Nei
          confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui
          al  nono  comma,  non dotati di sede fissa, si applicano le
          disposizioni del primo periodo.
              (Comma abrogato).
              Nelle  operazioni indicate nel primo comma, lettere a),
          b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione
          con rappresentanza ad esse relative.".
              -  Per il titolo del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
          41, si veda nelle note all'art. 18.