Art. 45. (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta) 1. Il dodicesimo comma dell'articolo 74, recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, e' abrogato. 2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: "Art. 40-bis. - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente e' costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtu' del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con: a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene; b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese; c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36. 2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e' ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita. 3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea. 4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario".
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'art. 74, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio; e-bis) (lettera abrogata). Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilita' del cedente e sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'art. 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'art. 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo. (Comma abrogato). Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.". - Per il titolo del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, si veda nelle note all'art. 18.