Art. 46.
      (Disposizioni in materia di territorialita' ai fini IVA)

  1.  All'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633, concernente territorialita' dell'imposta, al
quarto  comma,  lettera  f),  le  parole:  "a  soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunita' economica europea" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 46:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 7 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti
          del presente decreto:
                a) per "Stato o "territorio dello Stato si intende il
          territorio  della  Repubblica  italiana, con esclusione dei
          comuni  di  Livigno  e  di  Campione d'Italia e delle acque
          italiane del lago di Lugano;
                b) per  "Comunita'  o  "territorio della Comunita' si
          intende   il   territorio   corrispondente   al   campo  di
          applicazione   del   Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica  europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
          indicata nella lettera a):
                  1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
                  2)  per la Repubblica federale di Germania, l'isola
          di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
                  3)  per  la  Repubblica  francese,  i  Dipartimenti
          d'oltremare;
                  4)  per  il  Regno  di  Spagna, Ceuta, Melilla e le
          isole Canarie;
                c) il  Principato  di  Monaco  e  l'isola  di  Man si
          intendono  compresi  nel  territorio  rispettivamente della
          Repubblica  francese  e  del Regno Unito di Gran Bretagna e
          Irlanda del Nord.
              Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate nel
          territorio  dello  Stato se hanno per oggetto beni immobili
          ovvero  beni  mobili  nazionali,  comunitari o vincolati al
          regime   della   temporanea   importazione,  esistenti  nel
          territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
          Stato   membro,   installati,   montati   o  assiemati  nel
          territorio  dello  Stato  dal fornitore o per suo conto. Si
          considerano  altresi' effettuate nel territorio dello Stato
          le  cessioni  di beni nei confronti di passeggeri nel corso
          di   un   trasporto   intracomunitario  a  mezzo  di  navi,
          aeromobili   o   treni,  se  il  trasporto  ha  inizio  nel
          territorio  dello  Stato;  si considera intracomunitario il
          trasporto  con  luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
          membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
          imbarco  dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
          punto di sbarco.
              Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
          territorio  dello  Stato  quando  sono rese da soggetti che
          hanno  il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi
          residenti   che   non   abbiano   stabilito   il  domicilio
          all'estero,   nonche'   quando   sono   rese   da   stabili
          organizzazioni   in   Italia   di  soggetti  domiciliati  e
          residenti  all'estero;  non  si  considerano effettuate nel
          territorio   dello   Stato  quando  sono  rese  da  stabili
          organizzazioni   all'estero   di   soggetti  domiciliati  o
          residenti  in  Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
          fisiche,  agli  effetti del presente articolo, si considera
          domicilio  il  luogo  in  cui  si  trova  la  sede legale e
          residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
              In deroga al secondo e al terzo comma:
                a) le   prestazioni   di   servizi  relativi  a  beni
          immobili,  comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e
          le    prestazioni   inerenti   alla   preparazione   e   al
          coordinamento  dell'esecuzione  dei  lavori immobiliari, si
          considerano  effettuate  nel  territorio dello Stato quando
          l'immobile e' situato nel territorio stesso;
                b) le  prestazioni  di  servizi, comprese le perizie,
          relative  a  beni  mobili  materiali  e  le  prestazioni di
          servizi   culturali,   scientifici,  artistici,  didattici,
          sportivi,  ricreativi  e  simili,  nonche' le operazioni di
          carico,  scarico,  manutenzione  e  simili,  accessorie  ai
          trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
          dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
                c) le   prestazioni   di   trasporto  si  considerano
          effettuate  nel  territorio dello Stato in proporzione alla
          distanza ivi percorsa;
                d) le   prestazioni   derivanti   da   contratti   di
          locazione,  anche  finanziaria,  noleggio  e simili di beni
          mobili   materiali  diversi  dai  mezzi  di  trasporto,  le
          prestazioni  di  servizi  indicate al numero 2) del secondo
          comma   dell'art.   3,  le  prestazioni  pubblicitarie,  di
          consulenza  e  assistenza tecnica o legale, comprese quelle
          di   formazione   e  di  addestramento  del  personale,  le
          prestazioni    di    servizi   di   telecomunicazione,   di
          elaborazione  e  fornitura  di dati e simili, le operazioni
          bancarie,  finanziarie  e  assicurative  e  le  prestazioni
          relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di
          intermediazione   inerenti   alle  suddette  prestazioni  o
          operazioni   e   quelle   inerenti   all'obbligo   di   non
          esercitarle,  nonche' e cessioni di contratti relativi alle
          prestazioni  di  sportivi  professionisti,  si  considerano
          effettuate  nel  territorio  dello Stato quando sono rese a
          soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
          residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
          quando  sono  rese  a  stabili  organizzazioni in Italia di
          soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
          siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
                e) le  prestazioni  di servizi e le operazioni di cui
          alla  lettera  precedente  rese  a  soggetti  domiciliati o
          residenti  in  altri Stati membri della Comunita' economica
          europea,  si  considerano  effettuate  nel territorio dello
          Stato  quando  il  destinatario  non  e'  soggetto  passivo
          dell'imposta  nello  Stato  in  cui  ha  il  domicilio o la
          residenza;
                f) le  operazioni  di cui alla lettera d), escluse le
          prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
          di  consulenza  e assistenza tecnica o legale, ivi comprese
          quelle  di  formazione e di addestramento del personale, di
          elaborazione  e fornitura di dati e simili, rese a soggetti
          domiciliati  e  residenti  fuori  della Comunita' economica
          europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione,
          anche  finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto
          rese  da  soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori  della
          Comunita'   stessa   ovvero  domiciliati  o  residenti  nei
          territori  esclusi  a  norma  del  primo  comma lettera a),
          ovvero   da   stabili   organizzazioni  operanti  in  detti
          territori,  si  considerano effettuate nel territorio dello
          Stato   quando   sono   ivi   utilizzate;   queste   ultime
          prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in
          Italia,  si  considerano  effettuate  nel  territorio dello
          Stato  quando  sono  utilizzate  in Italia o in altro Stato
          membro della Comunita' stessa;
                f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione
          rese   a   soggetti   domiciliati  o  residenti  fuori  del
          territorio   della  Comunita'  da  soggetti  domiciliati  o
          residenti  fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati
          o  residenti nei territori esclusi a norma del primo comma,
          lettera  a), si considerano effettuate nel territorio dello
          Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
          considerano  utilizzati  nel  territorio  dello Stato se in
          partenza   dallo   stesso   o   quando,   realizzandosi  la
          prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
          mezzi  tecnici  preordinati all'utilizzazione del servizio,
          la  loro  distribuzione  avviene, direttamente o a mezzo di
          commissionari,  rappresentanti,  o  altri intermediari, nel
          territorio dello Stato.
              Non  si  considerano  effettuate  nel  territorio dello
          Stato   le   cessioni   all'esportazione,   le   operazioni
          assimilate   a   cessioni   all'esportazione  e  i  servizi
          internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
          ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.".