Art. 47.
        (Contabilita' separata ai fini della detrazione IVA)

  1.  Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli
enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni
dello Stato.
 
          Nota all'art. 47:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19-ter del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
              "Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali).
          -  Per  gli  enti  indicati nel quarto comma dell'art. 4 e'
          ammessa  in detrazione, a norma degli articoli precedenti e
          con  le  limitazioni,  riduzioni e rettifiche ivi previste,
          soltanto   l'imposta   relativa   agli   acquisti   e  alle
          importazioni  fatti nell'esercizio di attivita' commerciali
          o agricole.
              La  detrazione  spetta  a  condizione  che  l'attivita'
          commerciale   o   agricola  sia  gestita  con  contabilita'
          separata  da  quella  relativa  all'attivita'  principale e
          conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600.  L'imposta  relativa  ai  beni e ai servizi
          utilizzati   promiscuamente  nell'esercizio  dell'attivita'
          commerciale  o  agricola  e  dell'attivita'  principale  e'
          ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio
          dell'attivita' commerciale o agricola.
              La  detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta,
          anche   in   relazione   all'attivita'   principale,  della
          contabilita'  obbligatoria  a  norma di legge o di statuto,
          ne'  quando  la  contabilita' stessa presenti irregolarita'
          tali  da  renderla inattendibile. Per le regioni, province,
          comuni  e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la
          contabilita'   separata  di  cui  al  comma  precedente  e'
          realizzata  nell'ambito  e con l'osservanza delle modalita'
          previste  per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma
          di legge o di statuto.
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          agli  enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli
          di  previdenza  nonche' all'Automobile club d'Italia e agli
          automobile clubs.".