Art. 49.
       (Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici)

  1.  Nella  tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
il numero 114) e' sostituito dal seguente:
    "114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i
prodotti   omeopatici;   sostanze   farmaceutiche   ed   articoli  di
medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate
secondo la farmacopea ufficiale;".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2001.
 
          Nota all'art. 49:
              -  Si  riporta  il  testo  dei numeri 114), 120) e 121)
          della  tabella A, parte III, allegata al citato decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
          come modificati dalla presente legge:
              "Tabella A
              PARTE III
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.
                1) - 113) (Omissis);
                114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
          compresi  i  prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
          articoli   di   medicazione   di  cui  le  farmacie  devono
          obbligatoriamente   essere  dotate  secondo  la  farmacopea
          ufficiale;
                115)-119) (Omissis);
                120)  prestazioni  rese  ai  clienti alloggiati nelle
          strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
          1983,   n.   217,   e   successive  modificazioni,  nonche'
          prestazioni  di maggiore comfort alberghiero rese a persone
          ricoverate in istituti sanitari;
                121)   somministrazioni   di   alimenti   e  bevande;
          prestazioni  di  servizi dipendenti da contratti di appalto
          aventi  ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
          e bevande;
                122)-127-septiesdecies) (Omissis).".