Art. 49. (Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici) 1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nota all'art. 49: - Si riporta il testo dei numeri 114), 120) e 121) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificati dalla presente legge: "Tabella A PARTE III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%. 1) - 113) (Omissis); 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; 115)-119) (Omissis); 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari; 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 122)-127-septiesdecies) (Omissis).".