Art. 50. (Agevolazioni per i disabili) 1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;". 2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni. 3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: "f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;". 4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel". 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
Note all'art. 50: - Si riporta il testo della tabella A, parte II, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificata dalla presente legge: "Tabella A PARTE I Prodotti agricoli e ittici (Omissis). PARTE II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%. 1) (numero soppresso); 2) (numero soppresso); 3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04); 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04); 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v. d. 07.02); 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v. d. 07.05); 8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12); 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21 luglio 02); 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v. d. ex 11.01 - ex 11.02); 11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v. d. ex 10.06 e ex 11.02); 12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v. d. ex 12.01); 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v. d. ex 12.07); 13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v. d. ex 15.07); 14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13); 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; 16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v. d. ex 20.02); 17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02); 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella; 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 22) (numero soppresso); 23) (numero soppresso); 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984; 25) (numero soppresso); 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; 27) (numero soppresso); 28) (numero soppresso); 29) (numero soppresso); 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 32) gas per uso terapeutico; reni artificiali; 33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32; 34) (numero soppresso); 35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari (l'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni), con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), legge 14 aprile 1975, n. 103; 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni; 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita'; 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis); 40) (numero soppresso); 41) (numero soppresso); 41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.". - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, recante "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1986, n. 85: "Art. 1. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacita' motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato. 3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.". - Si riporta il testo dell'art. 17 del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Esenzioni permanenti). - Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica; b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile; d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; g) a condizione di reciprocita' di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa; i) (lettera abrogata).". - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap). - 1. (Omissis). 2. Per i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. 3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. 4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. 5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'art. 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. 6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.".