Art. 50.
                    (Agevolazioni per i disabili)

  1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n 633, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "31)  poltrone  e  veicoli simili per invalidi anche con motore o
altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i
servoscala  e  altri  mezzi  simili  atti  al superamento di barriere
architettoniche   per  soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'
motorie;  motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed  f),  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, nonche'
autoveicoli  di  cui  all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),
dello  stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se
con  motore  a  benzina,  e  a  2800  centimetri cubici se con motore
diesel,  anche  prodotti  in  serie,  adattati per la locomozione dei
soggetti  di  cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con  ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti
soggetti  o  ai  familiari  di  cui  essi  sono fiscalmente a carico,
nonche'  le  prestazioni  rese dalle officine per adattare i veicoli,
anche  non  nuovi  di  fabbrica,  compresi  i  relativi  accessori  e
strumenti  necessari  per l'adattamento, effettuate nei confronti dei
soggetti  medesimi;  autoveicoli  di  cui  all'articolo  54, comma 1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di  cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina,
e  a  2800  centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti
non  vedenti  e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi
sono fiscalmente a carico;".
  2.  Alle  cessioni  dei  veicoli  di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile
1986, n. 97, e successive modificazioni.
  3.  All'articolo  17  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), e' inserita la
seguente:
    "f-bis)  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli di cui al numero 31)
della  tabella  A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;".
  4.  Al  primo  periodo  dell'articolo  8,  comma  3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con
motore  diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri
cubici se con motore diesel".
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle
regioni,   necessarie   a   garantire   l'equilibrio  finanziario  in
conseguenza  dell'applicazione  delle  disposizioni di cui al comma 3
del presente articolo.
 
          Note all'art. 50:
              -  Si  riporta  il  testo  della  tabella  A, parte II,
          allegata  al citato decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  cosi'  come  modificata  dalla
          presente legge:
              "Tabella A
              PARTE I
              Prodotti agricoli e ittici
              (Omissis).
              PARTE II
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%.
                1) (numero soppresso);
                2) (numero soppresso);
                3)  latte  fresco,  non  concentrato  ne' zuccherato,
          destinato   al  consumo  alimentare,  confezionato  per  la
          vendita  al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
          trattamenti previsti da leggi sanitarie;
                4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
                5)  ortaggi  e  piante mangerecce, esclusi i tartufi,
          freschi,  refrigerati,  presentati immersi in acqua salata,
          solforata   o   addizionata   di  altre  sostanze  atte  ad
          assicurarne   temporaneamente   la  conservazione,  ma  non
          specialmente    preparati   per   il   consumo   immediato;
          disseccati,  disidratati  o  evaporati,  anche  tagliati in
          pezzi  o  in  fette,  ma non altrimenti preparati (v. d. ex
          07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
                6)   ortaggi   e   piante  mangerecce,  anche  cotti,
          congelati o surgelati (v. d. 07.02);
                7)   legumi  da  granella,  secchi,  sgranati,  anche
          decortificati o spezzati (v. d. 07.05);
                8)   frutta   commestibili,   fresche   o   secche  o
          temporaneamente  conservate; frutta, anche cotte, congelate
          o  surgelate  senza  aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01 a
          08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
                9)   frumento,   compreso  quello  segalato,  segala;
          granturco;  riso;  risone;  orzo,  escluso quello destinato
          alla  semina;  avena,  grano  saraceno,  miglio, scagliola,
          sorgo  ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico
          (v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06
          - ex 10.07, ex 21 luglio 02);
                10)  farine e semole di frumento, granturco e segala;
          farine  di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri
          cereali  minori destinate ad uso zootecnico (v. d. ex 11.01
          - ex 11.02);
                11)  frumento,  granturco,  segala e orzo, spezzati o
          schiacciati;  riso, avena ed altri cereali minori, spezzati
          o  schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v. d. ex 10.06
          e ex 11.02);
                12)  germi  di  mais  destinati alla disoleazione (ex
          11.02   G   II);   semi  e  frutti  oleosi  destinati  alla
          disoleazione,  esclusi  quelli di lino e di ricino e quelli
          frantumati (v. d. ex 12.01);
                12-bis)   basilico,   rosmarino  e  salvia,  freschi,
          destinati all'alimentazione (v. d. ex 12.07);
                13)    olio    d'oliva;    oli   vegetali   destinati
          all'alimentazione  umana od animale, compresi quelli greggi
          destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare
          (v. d. ex 15.07);
                14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13);
                15)  paste  alimentari;  crackers e fette biscottate;
          pane,  biscotto  di  mare e altri prodotti della panetteria
          ordinaria  anche  contenenti ingredienti e sostanze ammessi
          dal  titolo  III  della  legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
          aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
                16)  pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in
          salamoia (v. d. ex 20.02);
                17)  crusche,  stacciature  ed  altri  residui  della
          vagliatura,  della  molitura  o  di  altre  lavorazioni dei
          cereali e dei legumi (v. d. 23.02);
                18)  giornali  e notiziari quotidiani, dispacci delle
          agenzie  di  stampa,  libri,  periodici,  ad esclusione dei
          giornali  e  periodici pornografici e dei cataloghi diversi
          da  quelli  di  informazione  libraria, edizioni musicali a
          stampa  e  carte  geografiche,  compresi  i globi stampati;
          carta  occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e
          pubblicazioni  della Camera dei deputati e del Senato della
          Repubblica;  materiale  tipografico e simile attinente alle
          campagne  elettorali se commissionato dai candidati o dalle
          liste  degli  stessi  o  dai  partiti  o  dai  movimenti di
          opinione politica;
                19)  fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984,
          n.  748; organismi considerati utili per la lotta biologica
          in agricoltura;
                20)  mangimi  semplici  di  origine vegetale; mangimi
          integrati   contenenti  cereali  e/o  relative  farine  e/o
          zucchero;  mangimi  composti semplici contenenti, in misura
          superiore  al  50%,  cereali  compresi nella presente parte
          della tabella;
                21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri
          di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
          1969,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del
          27 agosto  1969,  ancorche'  non ultimate, purche' permanga
          l'originaria  destinazione, in presenza delle condizioni di
          cui  alla  nota  II-bis)  all'art.  1  della tariffa, parte
          prima,   allegata   al   testo   unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In
          caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero
          di  rivendita  nel  quinquennio  dalla  data  dell'atto, si
          applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
                21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo
          del  proprietario  del  terreno  o  di  altri  addetti alle
          coltivazioni  dello stesso o all'allevamento del bestiame e
          alle  attivita'  connesse,  cedute da imprese costruttrici,
          ancorche'   non  ultimate,  purche'  permanga  l'originaria
          destinazione,  sempre  che  ricorrano  le condizioni di cui
          all'art.  9,  comma  3, lettere c) ed e), del decreto legge
          30 dicembre  1993,  n.  557, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
                22) (numero soppresso);
                23) (numero soppresso);
                24)  beni,  escluse  le materie prime e semilavorate,
          forniti   per   la  costruzione,  anche  in  economia,  dei
          fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
          408,  e  successive modificazioni, delle costruzioni rurali
          di  cui  al  numero  21-bis)  e,  fino al 31 dicembre 1996,
          quelli  forniti  per  la  realizzazione degli interventi di
          recupero  del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai
          movimenti  sismici  del  29 aprile,  del 7 e dell'11 maggio
          1984;
                25) (numero soppresso);
                26)  assegnazioni,  anche  in  godimento,  di case di
          abitazione   di   cui  al  numero  21),  fatte  a  soci  da
          cooperative edilizie e loro consorzi;
                27) (numero soppresso);
                28) (numero soppresso);
                29) (numero soppresso);
                30)  apparecchi  di  ortopedia  (comprese  le cinture
          medico-chirurgiche);  oggetti  ed  apparecchi  per fratture
          (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi
          dentaria,  oculistica  ed  altre; apparecchi per facilitare
          l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano,
          da  portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per
          compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19);
                31)  poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
          motore  o  altro  meccanismo  di  propulsione (v.d. 87.11),
          intendendosi  compresi  i  servoscala  e altri mezzi simili
          atti   al   superamento  di  barriere  architettoniche  per
          soggetti   con   ridotte   o  impedite  capacita'  motorie;
          motoveicoli  di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed
          f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'
          autoveicoli  di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed
          f),  dello  stesso  decreto,  di  cilindrata  fino  a  2000
          centimetri  cubici  se  con  motore  a  benzina,  e  a 2800
          centimetri  cubici  se con motore diesel, anche prodotti in
          serie,  adattati  per  la  locomozione  dei soggetti di cui
          all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte
          o  impedite  capacita'  motorie permanenti, ceduti ai detti
          soggetti  o  ai  familiari  di  cui essi sono fiscalmente a
          carico,  nonche'  le  prestazioni  rese  dalle officine per
          adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i
          relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento,
          effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli
          di  cui  all'art.  54,  comma  1, lettere a), c) ed f), del
          decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata
          fino  a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a
          2800  centimetri  cubici  se  con  motore  diesel, ceduti a
          soggetti  non  vedenti  e  a  soggetti sordomuti, ovvero ai
          familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
                32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
                33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente
          destinati  ai  beni  indicati ai precedenti numeri 30, 31 e
          32;
                34) (numero soppresso);
                35) prestazioni relative alla composizione, legatoria
          e  stampa  dei  giornali  e  notiziari  quotidiani,  libri,
          periodici,   ad   esclusione   dei   giornali  e  periodici
          pornografici   e   dei   cataloghi  diversi  da  quelli  di
          informazione  libraria,  edizioni  musicali a stampa, carte
          geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica;
                36)   canoni   di  abbonamento  alle  radiodiffusioni
          circolari  (l'imposta  con  l'aliquota  ridotta  si applica
          esclusivamente   per   i   canoni   di   abbonamento   alle
          radiodiffusioni   circolari   e   sulla   base   imponibile
          costituita  dalla  quota  spettante, ai sensi delle vigenti
          disposizioni,  all'ente  concessionario  del  servizio;  si
          applicano  le  disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I
          canoni    di    abbonamento    sono    riscossi   dall'ente
          concessionario  o per suo conto, ferme restando, per quanto
          concerne   le   sanzioni  e  la  riscossione  coattiva,  le
          disposizioni   degli  articoli  19  e  seguenti  del  regio
          decreto-legge  21 febbraio  1938,  n. 246, convertito nella
          legge  4  giugno  1938, n. 880 e successive modificazioni),
          con  esclusione  di  quelle  trasmesse in forma codificata;
          prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione
          di  quelle  trasmesse  in forma codificata aventi carattere
          prevalentemente  politico, sindacale, culturale, religioso,
          sportivo,   didattico  o  ricreativo  effettuate  ai  sensi
          dell'art.  19,  lettere  b)  e c), legge 14 aprile 1975, n.
          103;
                37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
          nelle  mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado, nonche' nelle mense per
          indigenti  anche se le somministrazioni sono eseguite sulla
          base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
                38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
          mediante distributori automatici collocati in stabilimenti,
          ospedali,  case  di  cura,  uffici, scuole, caserme e altri
          edifici destinati a collettivita';
                39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
          appalto  relativi  alla  costruzione  dei fabbricati di cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
          modificazioni,  effettuate  nei  confronti  di soggetti che
          svolgono  l'attivita'  di  costruzione  di  immobili per la
          successiva  vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e
          loro  consorzi,  anche  se  a  proprieta'  indivisa,  o  di
          soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel
          numero  21),  nonche'  alla realizzazione delle costruzioni
          rurali di cui al numero 21-bis);
                40) (numero soppresso);
                41) (numero soppresso);
                41-bis)   prestazioni   socio-sanitarie,   educative,
          comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o
          in  comunita'  e  simili  o  ovunque  rese, in favore degli
          anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di
          AIDS,  degli  handicappati  psicofisici,  dei minori, anche
          coinvolti  in  situazioni  di disadattamento e di devianza,
          rese  da  cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
          in  esecuzione  di contratti di appalto e di convenzioni in
          generale;
                41-ter)   prestazioni   di   servizi   dipendenti  da
          contratti  di  appalto  aventi  ad oggetto la realizzazione
          delle  opere direttamente finalizzate al superamento o alla
          eliminazione delle barriere architettoniche.
                41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di
          tipo funzionale permanenti.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 9 aprile
          1986,  n.  97,  recante "Disposizioni per l'assoggettamento
          all'imposta  sul  valore  aggiunto con aliquota ridotta dei
          veicoli  adattati  ad  invalidi", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 aprile 1986, n. 85:
              "Art.  1.  -  1.  Dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
          cilindrata  fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
          benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel,
          adattati  ad  invalidi,  per  ridotte  o impedite capacita'
          motorie   anche   prodotti   in  serie,  sono  assoggettate
          all'imposta  sul  valore  aggiunto con l'aliquota del 2 per
          cento.
              2.  L'aliquota  di  cui  al comma precedente si applica
          anche  agli  acquisti  e alle importazioni successivi di un
          veicolo  del medesimo tipo di quello acquistato o importato
          in  precedenza  con  l'aliquota  ridotta,  a condizione che
          siano    trascorsi   almeno   quattro   anni   dalla   data
          dell'acquisto   o   della   importazione   precedente.   La
          condizione  non opera nel caso in cui dal Pubblico registro
          automobilistico   risulti   che  il  veicolo  acquistato  o
          importato   con   l'aliquota   ridotta   entro  il  periodo
          suindicato  e'  stato  cancellato da detto registro a norma
          dell'art.  61  del  decreto del Presidente della Repubblica
          15 giugno 1959, n. 393.
              2-bis.   Il  beneficio  della  riduzione  dell'aliquota
          relativa  all'imposta  sul valore aggiunto, di cui al comma
          1,  decade  qualora  l'invalido  non  abbia  conseguito  la
          patente  di  guida delle categorie A, B o C speciali, entro
          un  anno  dalla  data  dell'acquisto  del  veicolo. Entro i
          successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della
          differenza  tra  l'imposta  sul  valore  aggiunto  pagata e
          l'imposta  relativa  all'aliquota  in vigore per il veicolo
          acquistato.
              3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze saranno
          stabiliti  i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure per
          l'applicazione delle disposizioni della presente legge.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17 del Testo unico
          delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
          39, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  17  (Esenzioni  permanenti).  -  Sono esenti dal
          pagamento della tassa di circolazione:
                a) gli  autoveicoli del Presidente della Repubblica e
          quelli  in  dotazione  permanente  del  Segretario generale
          della Presidenza della Repubblica;
                b) i  veicoli  di  ogni specie in dotazione fissa dei
          Corpi  armati  dello Stato, provvisti delle speciali targhe
          di  riconoscimento  di  cui  all'art.  97 del regio decreto
          8 dicembre  1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti
          in   divisa   o   muniti   di   un   distintivo  facilmente
          riconoscibile;
                c) gli  autobus  e  gli  autoscafi  che,  in  base  a
          concessione    del    Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  effettuano  il servizio postale su linee
          in  servizio  pubblico  regolarmente concesso o autorizzato
          dal  Ministero  dei  trasporti o dal Ministero della marina
          mercantile;
                d) gli   autocarri  e  gli  autoscafi  esclusivamente
          destinati,   per   conto  dei  Comuni,  o  di  associazioni
          umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
                e) gli     autoscafi     esclusivamente     destinati
          all'industria  della  pesca  marittima  ed  al  servizio di
          pilotaggio;
                f) gli  autoveicoli  esclusivamente destinati da enti
          morali   ospedalieri   o   da  associazioni  umanitarie  al
          trasporto   di   persone   bisognose   di  cure  mediche  o
          chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
                f-bis)  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli di cui al
          numero  31)  della tabella A, parte II, allegata al decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive modificazioni;
                g) a  condizione  di  reciprocita' di trattamento gli
          autoveicoli   degli   agenti   diplomatici   e   consolari,
          regolarmente accreditati in Italia;
                h) i  velocipedi  con  motore ausiliario, i motocicli
          leggeri   e   le   motocarrozzette   leggere,  destinati  a
          sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei
          mutilati ed invalidi per qualsiasi causa;
                i) (lettera abrogata).".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  della  legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
          stabilizzazione   della   finanza   pubblica",  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  8  (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
          di handicap). - 1. (Omissis).
              2.  Per  i  soggetti  di  cui  all'art.  3  della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104,  non  possessori di reddito, la
          detrazione  di  cui  al  comma  1  spetta  al possessore di
          reddito di cui risultano a carico.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 1, commi 1 e 2,
          della  legge  9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle
          cessioni  di  motoveicoli  di  cui  all'art.  53,  comma 1,
          lettere  b),  c)  ed  f), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  nonche' di autoveicoli di cui all'art. 54,
          comma  1,  lettere  a),  c) ed f), dello stesso decreto, di
          cilindrata  fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
          benzina,  e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel,
          anche  prodotti  in  serie, adattati per la locomozione dei
          soggetti  di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  con  ridotte o impedite capacita' motorie permanenti,
          alle  prestazioni  rese da officine per adattare i veicoli,
          anche  non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi
          accessori   e   strumenti   montati  sui  veicoli  medesimi
          effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari
          di  cui  essi  sono  fiscalmente  a carico. Gli adattamenti
          eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
              4.  Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi
          per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi
          1  e  3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di
          trascrizione,   dell'addizionale   provinciale  all'imposta
          erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
              5.  Nel  realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa
          di  cui  all'art.  35,  comma  1,  restano salvaguardate le
          forniture  a favore di disabili. Il Ministero della sanita'
          provvede  nel  termine di tre mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
          tariffario delle protesi.
              6.  Le  regioni  e  le  aziende unita' sanitarie locali
          nella   liquidazione   e  nel  pagamento  dei  loro  debiti
          assegnano  la priorita' a quelli che riguardano prestazioni
          o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
              7.  Il pagamento della tassa automobilistica erariale e
          regionale  non  e'  dovuto con riferimento ai motoveicoli e
          agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.".