Art. 51.
        (Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni)

  1.  Non  e'  da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto,  neppure  agli  effetti  delle limitazioni del diritto alla
detrazione,  la  cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere
di  urbanizzazione,  a  scomputo di contributi di urbanizzazione o in
esecuzione di convenzioni di lottizzazione.