Art. 53.
    (Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
             concernente disposizioni in materia di IVA)

  1.  All'articolo  6  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a) effettuate da societa' facenti parte del gruppo bancario di
cui  all'articolo  60  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  ivi  incluse  le  societa'  strumentali di cui all'articolo 59,
comma  1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle societa'
del gruppo medesimo;";
    b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)   effettuate   dai   consorzi,  ivi  comprese  le  societa'
cooperative  con  funzioni  consortili,  costituiti  tra  banche, nei
confronti   dei   consorziati   o   dei  soci,  a  condizione  che  i
corrispettivi  in  qualsiasi  forma  da questi dovuti ai consorzi per
statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;";
    c)  al  comma  2,  le  parole:  "di  societa'  strumentali"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "della capogruppo estera ovvero da parte
di societa' del gruppo estero, comprese le societa' strumentali";
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  L'esenzione  prevista  al comma 1 si applica altresi' alle
prestazioni di servizi ivi indicate rese:
        a)  a  societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del
gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa
controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile;
        b) da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla lettera
a)   nei   confronti   delle  societa'  stesse  a  condizione  che  i
corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i
costi imputabili alle prestazioni stesse;
        c)  a  societa'  del gruppo il cui volume di affari dell'anno
precedente  sia  costituito  per  oltre il 90 per cento da operazioni
esenti  ai  sensi  dell'articolo  10 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, da altra societa' facente parte
del  gruppo  medesimo.  La  disposizione  si applica a condizione che
l'ammontare  globale  dei  volumi di affari delle societa' del gruppo
dell'anno  precedente  sia  costituito  per  oltre il 90 per cento da
operazioni  esenti.  Agli  effetti  della  presente  disposizione  si
considerano   facenti   parte   dello   stesso   gruppo  la  societa'
controllante  e  le  societa'  controllate  dalla stessa ai sensi del
primo  comma,  numero  1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del
codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente";
        e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
          "3-bis.  Agli  effetti  dell'applicazione  del  comma 3, il
controllo  nella  forma  dell'influenza dominante di cui al numero 2)
del  primo  comma  dell'articolo  2359 del codice civile si considera
esistente  nei  casi  previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
        f)  al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
  2.   Non   devono  intendersi  quali  corrispettivi  di  operazioni
rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le indennita'
dovute   all'impresa   preponente  dall'agente  che  subentra  in  un
preesistente rapporto di agenzia.
 
          Note all'art. 53:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 6 della citata legge
          13 maggio   1999,  n.  133,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "Art.  6. (Ulteriori disposizioni in materia di IVA). -
          1.  Sono  esenti  dall'IVA  le prestazioni di servizi, rese
          nell'ambito  delle attivita' di carattere ausiliario di cui
          all'articolo   59,   comma   1,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (19):
                a) effettuate  da  societa'  facenti parte del gruppo
          bancario  di  cui  all'articolo  60 del decreto legislativo
          1 settembre   1993,   n.   385,  ivi  incluse  le  societa'
          strumentali  di  cui  all'articolo 59, comma 1, lettera c),
          del  predetto decreto legislativo, alle societa' del gruppo
          medesimo;
                b) effettuate  dai consorzi, ivi comprese le societa'
          cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche,
          nei  confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che
          i  corrispettivi  in  qualsiasi  forma  da questi dovuti ai
          consorzi  per  statuto non superino i costi imputabili alle
          prestazioni stesse.
              2.  L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle
          prestazioni  di  servizi ivi richiamate rese esclusivamente
          alle societa' del gruppo bancario da parte della capogruppo
          estera  ovvero  da  parte  di  societa'  del gruppo estero,
          comprese  le  societa'  strumentali  il  cui  capitale  sia
          interamente posseduto dalla controllante estera della banca
          italiana  capogruppo ovvero da tale controllante e da altre
          societa'  da  questa  controllate. L'esenzione si applica a
          condizione  che  tutti  i  soggetti  indicati  nel  periodo
          precedente  abbiano  la sede legale nell'Unione europea. Il
          controllo  sussiste  nei  casi previsti dall'articolo 2359,
          primo comma, numero 1), del codice civile.
              3.  L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi'
          alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
                a) a   societa'  del  gruppo  assicurativo  da  altra
          societa'  del  gruppo medesimo controllata, controllante, o
          controllata  dalla  stessa controllante, ai sensi dell'art.
          2359, commi primo e secondo, del codice civile;
                b) da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla
          lettera a) nei confronti delle societa' stesse a condizione
          che  i  corrispettivi  da  queste  dovuti  ai  consorzi per
          statuto  non  superino  i costi imputabili alle prestazioni
          stesse;
                c) a  societa'  del  gruppo  il  cui volume di affari
          dell'anno  precedente  sia  costituito  per oltre il 90 per
          cento  da  operazioni  esenti  ai  sensi  dell'art.  10 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  da  altra societa' facente parte del gruppo medesimo.
          La  disposizione  si  applica  a condizione che l'ammontare
          globale  dei  volumi  di  affari  delle societa' del gruppo
          dell'anno  precedente  sia  costituito  per oltre il 90 per
          cento  da  operazioni  esenti.  Agli effetti della presente
          disposizione  si  considerano  facenti  parte  dello stesso
          gruppo  la  societa' controllante e le societa' controllate
          dalla  stessa  ai  sensi  del primo comma, numero 1), e del
          secondo   comma   dell'art.  2359  del  codice  civile  fin
          dall'inizio dell'anno solare precedente.
              3-bis.  Agli  effetti dell'applicazione del comma 3, il
          controllo  nella  forma  dell'influenza dominante di cui al
          numero  2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile
          si  considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23,
          comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
              4.  Per  i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1,
          esistenti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche,
          l'esenzione   si   applica  fino  al  31 dicembre  2003,  e
          limitatamente  alle  prestazioni  rese  nei confronti delle
          banche,   a   condizione  che  il  relativo  ammontare  sia
          superiore al 50 per cento del volume di affari.
              5. (Omissis).
              6. (Omissis).
              7. (Omissis).
              8.  Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce
          doganale  30.06.10  della nomenclatura comune della vigente
          tariffa  doganale  sono assoggettate all'aliquota ordinaria
          dell'IVA.
              9.  Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere
          b)  e  c),  8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale gia'
          applicato  e  non  si  fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e'
          consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi
          del  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626 (25),
          devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al
          numero  18)  dell'art.  10 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              11.  A  decorrere  dal  1 gennaio  2000,  per tutti gli
          spettacoli  cinematografici  e  per gli spettacoli sportivi
          per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota
          dell'IVA e' fissata nella misura del 10 per cento.
              12.  Nell'ipotesi  di locazione finanziaria di immobili
          non  deve  intendersi compreso nella base imponibile di cui
          all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale
          sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.
              13.  Le  somme  dovute  per  i  servizi  di fognatura e
          depurazione  resi  dai  comuni  fino  al 31 dicembre 1998 e
          riscosse    successivamente    alla   predetta   data   non
          costituiscono  corrispettivi  agli  effetti  dell'IVA.  Non
          costituiscono,   altresi',   corrispettivi   agli   effetti
          dell'IVA  le  somme  dovute  ai  comuni  per il servizio di
          smaltimento   dei  rifiuti  solidi  urbani  reso  entro  la
          suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche
          qualora  detti enti abbiano adottato in via sperimentale il
          pagamento  del  servizio con la tariffa, ai sensi dell'art.
          31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448.
              14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli
          enti  e  delle  imprese, degli obblighi di comunicazione in
          materia   di  rifiuti  e  di  imballaggi,  il  termine  del
          30 aprile  1999  per la presentazione, secondo le modalita'
          previste  dalla  legge  25 gennaio  1994,  n.  70 (27), del
          modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 31 marzo 1999,
          pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 70 alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  86  del 14 aprile 1999, e' prorogato, per le
          dichiarazioni  da presentare con riferimento all'anno 1998,
          al 30 giugno 1999.
              15.  I  prodotti alimentari non piu' commercializzati o
          non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di
          confezionamento,  di  etichettatura,  di  peso  o per altri
          motivi  similari  nonche'  per  prossimita'  della  data di
          scadenza,   ceduti   gratuitamente   ai  soggetti  indicati
          nell'articolo  10,  numero  12), del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (24), e da questi
          ritirati  presso  i  luoghi  di  esercizio dell'impresa, si
          considerano  distrutti agli effetti dell'imposta sul valore
          aggiunto.".