Art. 54.
      (Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)

  1.  I  prodotti  editoriali  e  le  dotazioni informatiche non piu'
commercializzati   o  non  idonei  alla  commercializzazione,  ceduti
gratuitamente  agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena,
alle  istituzioni  scolastiche,  agli  orfanotrofi ed enti religiosi,
sono  considerati  distrutti  agli  effetti  dell'imposta  sul valore
aggiunto   e  non  si  considerano  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio  dell'impresa  ai  sensi  dell'articolo 53, comma 2, in
materia  di  ricavi,  e  dell'articolo  54,  comma  1, lettera d), in
materia  di  plusvalenze  patrimoniali, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1
si  applicano  anche  alle  cessioni gratuite ai propri dipendenti di
dotazioni  informatiche;  il relativo valore non costituisce compenso
in  natura  ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del
reddito di lavoro dipendente.
  3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
 
          Note all'art. 54:
              - Si riporta il testo degli articoli 53, e 54 del Testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con il citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
              "Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  di beni e delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
                b) i  corrispettivi delle cessioni di materie prime e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
                c) i  corrispettivi  delle cessioni di azioni o quote
          di  partecipazioni  in  societa'  ed  enti  indicati  nelle
          lettere  a),  b)  e  d)  del comma 1 dell'art. 87, comprese
          quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni
          e   di   altri   titoli  in  serie  o  di  massa,  che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  anche se non
          rientrano  tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita'
          dell'impresa;
                d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche   in   forma   assicurativa,  per  la  perdita  o  il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
                e) i  contributi  in  denaro,  o il valore normale di
          quelli,  in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
          in base a contratto;
                f) i  contributi  spettanti  esclusivamente  in conto
          esercizio a norma di legge.
              2.  Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
          dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
              2-bis.  Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
          alla   lettera   c)   del   comma   1   non   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio.
              "Art.   54   (Plusvalenze   patrimoniali).   -   1.  Le
          plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,  diversi  da
          quelli  indicati  nel  comma  1  dell'art. 53, concorrono a
          formare il reddito:
                a) se  sono  realizzate  mediante  cessione  a titolo
          oneroso;
                b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in  forma  assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
          dei beni;
                c) (lettera abrogata);
                d) se i beni vengono destinati al consumo personale o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  a) e b) del
          comma 1  la  plusvalenza e' costituita dalla differenza fra
          il  corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
          oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e il costo non
          ammortizzato.   Se   il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
              2-bis.   I maggiori   valori   delle   immobilizzazioni
          finanziarie   costituite   da   partecipazioni  in  imprese
          controllate  o  collegate,  iscritte  in  bilancio  a norma
          dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
          non  concorrono  alla  formazione  del reddito per la parte
          eccedente   le  minusvalenze  gia'  dedotte.  Tali maggiori
          valori  concorrono  a  formare  il reddito nell'esercizio e
          nella misura in cui siano comunque realizzati.
              3.  Nell'ipotesi  di cui alla lettera d) del comma 1 la
          plusvalenza  e'  costituita  dalla differenza tra il valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
              4.  Le  plusvalenze realizzate, determinate a norma del
          comma  2,  concorrono  a  formare  il  reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero,  se  i beni sono stati posseduti per un periodo non
          inferiore  a  tre anni, a scelta del contribuente, in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei successivi, ma non
          oltre   il   quarto.   Per   i   beni   che   costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  la disposizione del periodo
          precedente  si  applica per quelli iscritti come tali negli
          ultimi  tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
          acquisiti in data piu' recente.
              5.  Concorrono  alla  formazione  del  reddito anche le
          plusvalenze   delle   aziende,   compreso   il   valore  di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo   oneroso;   le  disposizioni  del  comma 4  non  si
          applicano  quando  ne e' richiesta la tassazione separata a
          norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda
          per  causa  di  morte  o  per atto gratuito a familiari non
          costituisce  realizzo  di  plusvalenze dell'azienda stessa;
          l'azienda   e'   assunta  ai  medesimi  valori  fiscalmente
          riconosciuti  nei  confronti  del dante causa. I criteri di
          cui  al  periodo  precedente  si applicano anche qualora, a
          seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura
          della  successione, della societa' esistente tra gli eredi,
          la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
              5-bis. (Comma abrogato).
              6.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede di
          concordato   preventivo   non  costituisce  realizzo  delle
          plusvalenze   e  minusvalenze  dei  beni,  comprese  quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento.".
              Per  il  testo  dell'art. 48, comma 1, del sopra citato
          testo unico delle imposte sui redditi, si rimanda alle note
          all'art. 36.
              Per   il  testo  dell'art  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.