Art. 23
                            (Iscrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale
dello stato civile le dichiarazioni    relative   alla   cittadinanza
                        previste dalla legge.
2.  Nelle  dichiarazioni  previste  dal  comma  1 il dichiarante deve
indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni
vigenti, deve produrre gli atti  in  base ai quali ritiene di poterle
                              rendere.