Art. 24
                        (Atti trascrivibili)

       1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono:
a) i decreti di concessione  della cittadinanza italiana e quelli che
                      ne dispongano la perdita;
b)  le  comunicazioni  del  sindaco,  del  Ministero  dell'interno  e
dell'autorita'  diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti
e le attestazioni del sindaco e dell'autorita' diplomatica o
consolare relative all'acquisto,  alla  perdita o al riacquisto della
                       cittadinanza italiana;
    c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la
cittadinanza italiana di cui all'articolo  19  della legge 5 febbraio
                            1992, n. 91;
e) le sentenze che accertano  l'acquisto,  la perdita o il riacquisto
                    della cittadinanza italiana.
 
          Nota all'art. 24:

             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge 5
          febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
             "Art.  19 - 1. Restano salve le disposizioni della legge
          9  gennaio  1956,  n.  27,  sulla trascrizione nei registri
          dello  stato  civile  dei  provvedimenti  di riconoscimento
          delle  opzioni  per la cittadinanza italiana, effettuate ai
          sensi  dell'art.  19  del  Trattato  di pace tra le potenze
          alleate  ed  associate  e  l'Italia, firmato a Parigi il 10
          febbraio 1947.".