Art. 26 
            (Attivita' dell'ufficiale dello stato civile) 
 
  1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento,  di  cui  agli
articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del
comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza
ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorita' diplomatica o
consolare della circoscrizione di residenza.  Quest'ultima  autorita'
trasmette, per la  trascrizione,  il  decreto  di  concessione  della
cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
o di ultima residenza dell'interessato o,  in  mancanza,  del  comune
dove e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del  comune
scelto  dall'interessato  medesimo,   dando   notizia   dell'avvenuto
giuramento. 
  2.  L'ufficiale  dello  stato  civile  che   riceve   copia   della
dichiarazione  e  della  comunicazione  dell'esito  dell'accertamento
provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita  dell'interessato
ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.