Art. 27
                    (Acquisto della cittadinanza)

1.  L'acquisto  della  cittadinanza  italiana  ha  effetto dal giorno
successivo  a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi
di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione
                     avviene in data posteriore.
 
          Note all'art. 27:

             Per  il  testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992,
          n.  91,  vedi  la  nota  all'art.  1;  si  riporta il testo
          dell'art. 15 della medesima legge;
             "Art.   15   -  1.  L'acquisto  o  il  riacquisto  della
          cittadinanza  ha  effetto, salvo quanto stabilito dall'art.
          13,  comma  3,  dal  giorno successivo a quello in cui sono
          adempiute le condizioni e le formalita' richieste.".