Art. 27 (Acquisto della cittadinanza) 1. L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione avviene in data posteriore.
Note all'art. 27: Per il testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vedi la nota all'art. 1; si riporta il testo dell'art. 15 della medesima legge; "Art. 15 - 1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalita' richieste.".