Art. 36. Vigilanza 1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del presente regolamento di esecuzione e' affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della sanita', alle regioni, alle aziende sanitarie locali competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare. 2. I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzione di embrioni e di gruppi di raccolta, devono: a) consentire il libero accesso agli impianti e ai locali di allevamento al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli; b) presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorita' competente.
Nota all'art. 36: - Per il titolo della legge 15 gennaio 1991, n. 30, vedi nella nota al titolo.