Art. 36. 
                              Vigilanza 
  1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15  gennaio
1991, n. 30 e del presente regolamento  di  esecuzione  e'  affidata,
secondo  le  rispettive  competenze,  al  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, al Ministero della sanita', alle regioni,  alle
aziende sanitarie locali competenti  per  territorio  ed  a  chiunque
spetti di farla osservare. 
  2. I titolari di allevamenti, di stazioni private  e  pubbliche  di
fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri  di
produzione dello sperma, di recapiti,  di  centri  di  produzione  di
embrioni e di gruppi di raccolta, devono: 
    a) consentire il libero accesso agli  impianti  e  ai  locali  di
allevamento   al   personale   incaricato   della    vigilanza    per
l'effettuazione delle verifiche e dei controlli; 
    b)  presentare  tutti  i  documenti  e  fornire  le  informazioni
richieste dall'autorita' competente. 
 
          Nota all'art. 36:
              - Per  il  titolo  della  legge 15 gennaio 1991, n. 30,
          vedi nella nota al titolo.