Art. 39. Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme 1. E' vietata la distribuzione e commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che: a) a seguito delle analisi a campione eseguite dall'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani", non risultino conformi a quanto previsto dalle direttive tecniche emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 37, comma 3; b) non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge; c) provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici o sanitari previsti; d) provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito di prove di valutazione genetica o, comunque, radiati dalla corrispondente sezione del libro genealogico. 2. La distruzione delle dosi di materiale seminale e di embrioni che e' obbligatoria, deve avvenire, rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti della regione competente per territorio e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o specie interessata. 3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni devono darne comunicazione alla regione competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al centro di produzione che li ha forniti. Gli allevatori e gli operatori che intendono distruggere del materiale seminale o embrionale devono darne comunicazione alla regione competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito o al gruppo di raccolta fornitori. I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul registro di scarico.