Art. 39. 
Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di  materiale
                   seminale ed embrionale difforme 
  1. E' vietata la distribuzione e commercializzazione delle  partite
di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che: 
    a) a seguito delle  analisi  a  campione  eseguite  dall'Istituto
sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani", non risultino conformi a
quanto previsto dalle direttive tecniche emanate dal Ministero  delle
politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 37, comma 3; 
    b) non  abbiano  i  requisiti  sanitari  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge; 
    c) provengano da riproduttori  privi  dei  requisiti  genetici  o
sanitari previsti; 
    d) provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito
di  prove  di  valutazione  genetica  o,  comunque,   radiati   dalla
corrispondente sezione del libro genealogico. 
  2. La distruzione delle dosi di materiale seminale  e  di  embrioni
che e' obbligatoria, deve avvenire, rispettivamente presso  i  centri
di produzione dello sperma  e  presso  quelli  degli  embrioni,  alla
presenza dei rappresentanti della regione competente per territorio e
dell'associazione allevatori o di  altro  ente  che  tiene  il  libro
genealogico  o  il  registro  anagrafico   della   razza   o   specie
interessata. 
  3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale  seminale
ed embrioni devono darne comunicazione alla  regione  competente  per
territorio, che attesta  l'avvenuta  distruzione,  ed  al  centro  di
produzione che li ha forniti. Gli  allevatori  e  gli  operatori  che
intendono distruggere del  materiale  seminale  o  embrionale  devono
darne comunicazione  alla  regione  competente  per  territorio,  che
attesta l'avvenuta  distruzione,  ed  al  recapito  o  al  gruppo  di
raccolta fornitori. I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di
raccolta devono apporre specifiche annotazioni  di  tale  distruzione
sul registro di scarico.