Art. 13.
  1. Nel  comma  1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei casi
previsti   dall'articolo 146-bis,  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 45-bis delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n. 271, come modificato dal decreto-legge
          24 novembre  2000,  n.  341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.  45-bis (Partecipazione al procedimento in camera
          di  consiglio a distanza). - 1. Nei casi previsti dell'art.
          146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o
          del  condannato  all'udienza  nel procedimento in camera di
          consiglio avviene a distanza.
              2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice
          con  ordinanza  o  dal  presidente del collegio con decreto
          motivato,  che  sono  comunicati  o  notificati  unitamente
          all'avviso di cui all'art. 127, comma 1, del codice.
              3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          previste dell'art. 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6.".
              -  Per  il testo dell'art. 146-bis, commi 1 e 1-bis del
          codice penale si veda in note all'art. 15.