Art. 13. 1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4. "Art. 45-bis (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza). - 1. Nei casi previsti dell'art. 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza. 2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'art. 127, comma 1, del codice. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'art. 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6.". - Per il testo dell'art. 146-bis, commi 1 e 1-bis del codice penale si veda in note all'art. 15.