Art. 14. 1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 134-bis (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.". Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 146-bis, del codice penale si veda in note all'art. 15.