Art. 14.
  1. Dopo  l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  "Art.  134-bis (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato).
-  1.  Nei  casi  previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la
partecipazione  dell'imputato  avviene  a  distanza  anche  quando il
giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.".
          Riferimenti normativi:
              -  Per il testo dell'art. 146-bis, del codice penale si
          veda in note all'art. 15.