Art. 15.
  1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato:
    a) nel comma 1 e' soppressa la lettera c);
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Fuori  dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di   detenuto  al  quale  sono  state  applicate  le  misure  di  cui
all'articolo  41-bis,  comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.".
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 146-bis delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n. 271, come modificato dal decreto-legge
          24 novembre  2000,  n.  341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.   146-bis   (Partecipazione   al  dibattimento  a
          distanza).  -  1.  Quando si procede per taluno dei delitti
          indicati   nell'art.  51,  comma  3-bis,  del  codice,  nei
          confronti  di  persona che si trova, a qualsiasi titolo, in
          stato  di  detenzione  in  carcere,  la  partecipazione  al
          dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
                a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
          ordine pubblico;
                b) qualora   il   dibattimento   sia  di  particolare
          complessita'   e   la  partecipazione  a  distanza  risulti
          necessaria   ad   evitare   ritardi  nel  suo  svolgimento.
          L'esigenza   di   evitare  ritardi  nello  svolgimento  del
          dibattimento  e'  valutata  anche in relazione al fatto che
          nei     confronti     dello     stesso    imputato    siano
          contemporaneamente   in   corso  distinti  processi  presso
          diverse sedi giudiziarie;
                c)  (lettera soppressa dall'art. 15 del decreto-legge
          24 novembre  2000,  n.  341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4).
              1-bis.   Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  la
          partecipazione  al  dibattimento  avviene  a distanza anche
          quando  si  procede nei confronti di detenuto al quale sono
          state  applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2,
          della   legge   26 luglio   1975,   n.  354,  e  successive
          modificazioni.
              2.  La  partecipazione  al  dibattimento  a distanza e'
          disposta,  anche  d'ufficio, dal presidente del tribunale o
          della  corte  di  assise  con decreto motivato emesso nella
          fase   degli  atti  preliminari,  ovvero  dal  giudice  con
          ordinanza   nel  corso  del  dibattimento,  il  decreto  e'
          comunicato  alle  parti  e ai difensori almeno dieci giorni
          prima dell'udienza.
              3.  Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
          attivato  un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
          e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
          la  contestuale,  effettiva  e  reciproca visibilita' delle
          persone  presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
          udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il  provvedimento  e'
          adottato  nei  confronti di piu' imputati che si trovano, a
          qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
          ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
          di vedere ed udire gli altri.
              4.  E'  sempre  consentito  al  difensore  o  a  un suo
          sostituto  di  essere  presente  nel  luogo  dove  si trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
              5.  Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
          e' equiparato all'aula di udienza.
              6.  Un  ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
          udienza  designato  dal  giudice o, in caso di urgenza, dal
          presidente  e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
          ne  attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta'  a  lui  spettanti.  Egli  da' atto altresi' della
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 3 ed al
          secondo  periodo  del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
          delle  cautele  adottate per assicurarne la regolarita' con
          riferimento  al  luogo ove si trova. A tal fine interpella,
          ove  occorra,  l'imputato  ed  il suo difensore. Durante il
          tempo  del  dibattimento  in  cui  non  si procede ad esame
          dell'imputato   il  giudice  o,  in  caso  di  urgenza,  il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si  trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
          di  polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
          ne'   hanno   svolto,  attivita'  di  investigazione  o  di
          protezione  con  riferimento  all'imputato o ai fatti a lui
          riferiti.    Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario   o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'art. 136 del codice.
              7.  Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
          ricognizione  dell'imputato  o  ad  altro  atto che implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga   indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone  la
          presenza  dell'imputato  nell'aula  di udienza per il tempo
          necessario al compimento dell'atto.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 41-bis, comma 2, della
          legge   26 luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
          limitative della liberta'.), e successive modificazioni:
              "2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e di
          sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
          dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi'
          la  facolta'  di  sospendere,  in  tutto  o  in  parte, nei
          confronti  dei  detenuti  per  taluno dei delitti di cui al
          comma  1  dell'art.  4-bis,  l'applicazione delle regole di
          trattamento  e degli istituti previsti dalla presente legge
          che  possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
          ordine e di sicurezza.".